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L. R. Campania 11/04/2019, n. 3

Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo.
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle co

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;

b) animale randagio: il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo;

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Art. 3 - (Competenze della Regione)

1. La Regione Campania:

a) individua, nell'ambito del piano regionale integrato, in conformità al dettato dell'articolo 41 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in materia di banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani randagi e dei gatti liberi, di controllo ufficiale sui concentramenti di animali d'affezione, di formazione dei soggetti deputati a effettuare i controlli e di informazione specifica in materia;

b) redige un documento di programmazione annuale di prevenzione del randagismo per l'attuazione dei piani e delle attività, secondo procedure standard e monitora l'andamento degli stessi per verificarne la corretta attuazione;

c) garantisce i dovuti flussi informativi presso il Ministero della salute;

d) promuove, d'intesa con gli enti locali singoli o associa

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Art. 4 - (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); N2

b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;

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Art. 5 - (Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)

1. I servizi veterinari delle ASL, nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per l’intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:

a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;

b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da person

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Art. 6 - (Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione)

1. È istituita la Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), dalle forze dell'ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.

2. Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

3. Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo alla Banca dati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.

4. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.

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Art. 7 - (Registro Tumori Animali)

1. È istituito, presso il CRIUV e le ASL, il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Campania.

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Art. 8 - (Commissione per i diritti degli animali d'affezione)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Commissione per i diritti degli animali con i seguenti compiti:

a) promuovere azioni volte alla piena realizzazione dei diritti degli animali d'affezione in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali e alla normativa vigente in materia di tutela degli animali;

b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle tematiche della presente legge;

c) esprimere pareri, su richiesta degli organi regional

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Art. 9 - (Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione)

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. ln particolare sono tenuti a:

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Art. 10 - (Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità)

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dalla normativa vigente. I cani di comprovata pericolosità sono trasferiti in idonea struttura e, comunque, sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.

2.

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Art. 11 - (Canili municipali e canili privati)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni singoli o associati, promuove la realizzazione dei canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti nonché la realizzazione di gattili sanitari per il ricovero di gatti feriti.

2. Il dimensionamento e il numero dei canili municipali è rapportato alla popolazione dei cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti.

3. L’attivazione dei canili pubblici o privati è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Con successivo atto la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle SCIA ed i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle strutture.

4. I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;

b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;

c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garanten

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Art. 12 - (Controllo del randagismo)

1. Il cane catturato dal servizio veterinario dell'ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 6, oppure se non identificato ma riconosciuto dal proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione e pagamento delle spese sostenute dall'ASL e dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile.

2. Il cane catturato e identificato, ai sensi dell'articolo 6, in caso di non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l'ado

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Art. 13 - (Disciplina dei cani liberi accuditi)

1. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi.

2. Il servizio veterinario dell'AS

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Art. 14 - (Protezione dei gatti in libertà)

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.

2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.

3. Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti che vivono

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Art. 15 - (Accesso dei cani alle spiagge)

1. L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall’elenco delle aree di accoglienza di cui all’articolo 3, com

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Art. 16 - (Trasporto degli animali d'affezione)

1. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione avvengono con mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione degli animali tali d

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Art. 17 - (Allevamento degli animali d'affezione)

1. Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l’attivazione delle strutture destinate al ricovero, all’allevamento, al commercio

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Art. 18 - (Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione)

1. Gli allevatori di cani e gatti, i commercianti di animali d’affezione, i titolari di attività di pensione, di toelettatura, nonché di aree di addestramento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1. I soggetti suindicati o loro delegati hanno l'attestazione di qualificata formazione professionale in materia per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

2. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione non possono:

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Art. 19 - (Formazione)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale, organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi d

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Art. 20 - (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.

2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la tutela degli animali d’affezione e operano nella Regione da almeno tre anni.

3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente terri

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Art. 21 - (Guardie zoofile)

1. La vigilanza e l’applicazione della presente legge è affidata alle:

a) guardie zoofile volontarie regionali;

b) guardie particolari giurate delle associazioni protez

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Art. 22 - (Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti)

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servi

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Art. 23 - (Contributi regionali)

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da Comuni capoluoghi di provincia, da Comuni associati e Comuni singoli, da ASL e da a

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Art. 24 - (Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali)

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull’applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell’Unesco a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell’Unione europea ed internazionale vigente in mate

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Art. 25 - (Sanzioni amministrative)

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:

a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 5, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00; N18

b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;

c) per la violazione di cui all'ar

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Art. 26 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:

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Art. 27 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

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Art. 28 - (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.275.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2019, 202

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Art. 29 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge

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