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L. R. Piemonte 05/04/2019, n. 14

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.
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Titolo I. - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I. - NORME GENERALI
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Art. 1. - (Principi generali e finalità)

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per

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Art. 2. - (Oggetto)

1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1 la presente legge individua:

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Titolo II. - NUOVE NORME IN MATERIA DI MONTAGNA
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Capo I. - UNIONI MONTANE
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Art. 3. - (Unioni montane)

1. La Regione individua nell’unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con

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Capo II. - FUNZIONI DELLE UNIONI MONTANE E NORME PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO
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Art. 4. - (Funzioni delle unioni montane)

1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:

a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle

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Art. 5. - (Attribuzione ed esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, sono attribuite:

a) alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme as

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Art. 6. - (Conferenza dei presidenti)

1. È costituita la Conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della

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Art. 7 - (Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della commissione consiliare competente, i l

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Capo III. - STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
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Art. 8. - (Programma annuale di attuazione per la montagna)

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l’anno di riferimento.

2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonch&eacut

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Art. 9. - (Osservatorio regionale sulla montagna)

1. La Regione promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali.

2. A tal fine,

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Art. 10. - (Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma

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Art. 11. - (Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo)

1. Per l’attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna.

2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:

a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in a

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Art. 12. - (Individuazione delle località abitate)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 della l. 97/1994, la Giunta regionale provvede con deliberazione

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Art. 13. - (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’

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Art. 14. - (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97

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Capo IV. - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
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Art. 15. - (Obiettivi generali)

1. La Regione per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, oltre a quanto espressamente

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Art. 16. - (Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)

1. Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla

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Art. 17. - (Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)

1. Le unioni montane, nell’esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzio

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Art. 18. - (Promozione delle vocazioni produttive)

1. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all’

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Art. 19. - (Difesa dalle valanghe)

1. Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono commissioni local

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Art. 20. - (Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i m

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Art. 21. - (Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consap

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Art. 22. - (Turismo sostenibile in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurano il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell’ambiente rurale e naturale.

2. Le unioni montane, in forma singola o associata, pianificano ed organizzano nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le u

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Art. 23. - (Turismo sportivo in territorio montano)

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell’attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civi

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Art. 24. - (Servizi essenziali)

1. La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzion

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Art. 25. - (Trasporti)

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni

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Art. 26. - (Sviluppo dei servizi digitali)

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l’utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell’en

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Art. 27. - (Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile)

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la Regione contribuisce all’at

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Art. 28. - (Recupero dei borghi alpini e appenninici)

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea e dalle risorse statali e regionali.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i segu

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Art. 29. - (Valorizzazione delle risorse energetiche locali)

1. Nell’ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regio

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Art. 30. - (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche)

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità, com

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Art. 31. - (Incentivi per insediamenti nelle zone montane)

1. In attuazione di quanto previsto dall’

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Titolo III. - ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
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Art. 32. - (Associazioni rappresentative delle autonomie locali)

1. Nell’attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali di cui all’

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Art. 33. - (Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Dopo la lettera g) del comma 5 dell’

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Titolo IV. - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 34. - (Abrogazione di norme)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

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Art. 35. - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l’anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsi

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ALLEGATO A (Articolo 4)

Le principali disposizioni di legge regionale che, relativamente alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione, hanno attribuito funzioni e compiti amministrativi alle Comunità montane sono:

- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

- legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);

- legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio);

- legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali);

- legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni

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