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Circ.Min. LL.PP. 16/01/1995, n. 28/Segr

Decreto ministeriale 05.08.94: determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.
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1. La nuova articolazione dei massimali.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994R sono stati fissati i nuovi limiti massimi di costo da osservare negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Rispetto ai precedenti decreti n. 61 e 62 del 26 aprile 1991, quello attuale contiene una serie di sostanziali modifiche ed integrazioni, impostate in modo da attribuire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano un più ampio margine per la determinazione e la differenziazione territoriale dell'incidenza delle diverse componenti di costo, in funzione dei rispettivi indirizzi, delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree o della ubicazione e condizioni specifiche degli immobili da recuperare.

Le innovazioni più salienti introdotte dal decreto possono essere così riepilogate:

1) i nuovi limiti di costo sono unificati per la sovvenzionata e per l'agevolata, e pertanto sono compresi in un solo decreto, con l'unica differenza dell'aggiunta dell'aliquota IVA per la sovvenzionata. Essi fanno riferimento ad uno standard qualitativo corrente, determinato in rapporto a condizioni minime di accettabilità sulla base di norme vigenti o di nuova formulazione. Il tutto come meglio regolato nell'ambito delle regioni e delle province autonome;

2) sia per la nuova edificazione, che per gli interventi di recupero, si é provveduto ad articolare il costo, da riferire alla superficie complessiva (S.C.) definita all'articolo 6 del decreto, nei seguenti elementi:

a) costo base di realizzazione tecnica:

C.B.N. per la nuova edificazione;

C.B.P. per il recupero primario;

C.B.S. per il recupero secondario;

C.B.M. per la manutenzione straordinaria;

b) differenziale di costo, connesso alla possibile qualità aggiuntiva dell'intervento (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria);

c) oneri complementari;

d) I

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2. Il costo base di realizzazione tecnica.

Per quanto concerne gli interventi di nuova edificazione, il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), introdotto dal nuovo decreto, sostituisce il costo di costruzione (C.C.) dei precedenti decreti n. 61 e n. 62 del 26 aprile 1991, che risultava disaggregato nel costo di elevazione (C.E.) e negli ulteriori addendi riguardanti il costo di:

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3. Il differenziale di qualità.

Il differenziali di costo, introdotto dal nuovo decreto per ogni tipologia di intervento, costituisce un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, quali:

una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative postume decennali, nei riguardi del rischio di difetti danni o rovina dell'opera;

una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti oneri differiti ed

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3.1. La polizza assicurativa.

Il decreto precisa innanzitutto che il differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento può essere riconosciuto nel caso di "impegno da parte dell'operatore a stipulare una polizza assicurativa postuma decennale o di maggior durata, a garanzia dei rischi di ricostruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso". La dotazione di una polizza assicurativa é anzi considerata una condizione imprescindibile per gli interventi di nuova edificazione, nonché di recupero primario e secondario.

Il compito di fornire più precise indicazioni sulle caratteristiche delle polizze, sui loro contenuti e sull'entità della maggiorazione che la loro stipula può comportare in termini di massimale di costo spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto concerne il recupero secondario, é da precisare che la polizza richiesta andrà accolta con accezione estensiva e potrà coprire i rischi speciali derivanti da singole componenti dell'opera, con particolare riferimento a quelle per le quali sia previsto un rifacimento totale (ad esempio dei rivestimenti e delle pavimentazioni).

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3.2. Il piano di qualità per l'intervento e il programma di manutenzione.

Ad elevare la qualità media dell'intervento é finalizzata anche la possibilità dell'adozione di un piano di qualità specifico per ciascun intervento, richiesta al fine di incrementare la durabilità dell'opera mediante la prevenzione di errori e difetti. Sulla base di quanto sarà meglio specificato a livello territoriale, tale piano deve esplicitare, per ogni specifico intervento, gli obiettivi di qualità da conseguire, le responsabilità relative alle varie fasi, le procedure e le istruzioni di lavoro, i programmi di prove, controlli e collaudi e le modali

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3.3 Il comfort ambientale.

Maggiorazioni di costo sono riconosciute nel decreto anche in relazione al miglioramento delle condizioni di comfort acustico ed igrotermico che - pur se non ancora regolate da una normativa tecnica nazionale - tendono ad acquisire importanza, a causa del progressivo incremento delle fonti di inquinamento.

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4. Gli oneri complementari.

Il costo di un intervento dipende non solo dal costo-base e dal diverso livello qualitativo che si intende assicurare, ma anche da ulteriori, fondamentali fattori di costo difficilmente parametrabili a livello centrale, che in buona parte dipendono dalla maggiore o minore efficienza delle procedure che caratterizzano i processi attuativi. Sulla base di tale consapevol

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