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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Sicilia 26/02/2019, n. 54
D. Dirig.R. Sicilia 26/02/2019, n. 54
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PremessaIL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana” e s.m.i.; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; Visto il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente al dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018; |
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Art. 2 - Effettuazione delle ispezioni1. L’attività ispettiva sarà condotta da Commissioni formate dal personale della Regione siciliana o dell’ARPA Sicilia e dal personale dei Vigili del fuoco e dell’INAIL, così come previsto nelle convenzioni sottoscritte da questo Dipartimento con la direzione di ARPA Sicilia, dei VV.F. e di INAIL. 2. Il personale della Regione siciliana, da designare quale componente delle commissioni ispettive, sarà individuato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, in |
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Art. 3 - Oneri istruttori1. Nelle more della regolamentazione delle modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 105/2015, per il pagamento degli oneri a carico dei gestori saranno applicate le tariffe stabilite dall’Allegato I del |
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Art. 4 - Informazioni al pubblico e accesso all’informazione1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 105/2015, le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione dello stesso D.Lgs. n. 105/2015, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto l |
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Art. 5 - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 105/2015, il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi: a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015; b) modifiche di stabilimenti di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015; c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente ri |
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Art. 6 - Disposizioni finali1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, e in particolare al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al |
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