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D. P.R. 21/04/1993, n. 246

Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
Con le modifiche introdotte dal DPR 499/97.
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[Premessa]


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Art. 1. - Campo di applicazione - Definizioni.

1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.

2. Ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogn

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Art. 2. - Condizioni di immissione sul mercato.

1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali d

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Art. 3. - Requisiti per la marcatura CE.

N21. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

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Art. 4. - Divieti.

N21. É vietato apporre sui prodott

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Art. 5. - Benestare tecnico europeo.

1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene.

2. Il benestare tecnico può essere rilasciato:

a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;

b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle

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Art. 6. - Attestato di conformità.

1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

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Art. 7. - Tipologie dell'attestato di conformità.

1. A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:

A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base alla effettuazione delle seguenti procedure:

(compiti del fabbricante):

1) controllo della produzione in fabbrica;

2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo;

(compiti dell'organismo riconosci

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Art. 8. - Organismi interessati dall'attestato di conformità.

1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri

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Art. 9. - Organismi riconosciuti.

1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art. 8, commi 3 e 4, gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza

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Art. 10. - Elementi dell'attestazione di conformità.

1 Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare:

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

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Art. 11. - Vigilanza.

1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;

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Art. 12. - Prodotti in esemplare unico.

1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo mandatario adotterà pe

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Art. 13. - Prodotti marginali.

1. I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare la

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Art. 14. - Comitato permanente.

1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto dall'art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designaz

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Art. 15. - Proventi.

1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli artico

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Art. 16. - Norma transitoria.

1. I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

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Allegato A - Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere
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1) Resistenza meccanica e stabilità.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i car

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2) Sicurezza in caso d'incendio.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di ince

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3) Igiene, salute ed ambiente.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire u

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4) Sicurezza di utilizzazione.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua uti

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5) Protezione contro il rumore.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore

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6) Risparmio energetico e isolamento termico.

Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di a

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Allegato B - Condizioni minime che devono essere soddisfatte dagli organismi autorizzati

1. Gli organismi autorizzati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni.

2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la po

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