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Deliberaz. G.R. Piemonte 08/03/2019, n. 18-8520

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Disposizioni attuative e approvazione, per l'anno 2019, dei criteri per il sostegno finanziario.
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Testo del documento


Premesso che:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 delinea una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. La comunicazione, a tale proposito, pone l'accento su un "New Deal" per i consumatori prevedendo espressamente l'opportunità che "anche gli enti locali e regionali adottino le misure di sostegno necessarie per offrire ai consumatori informazioni comprensibili e facilmente accessibili, strumenti di agevole uso e incentivi finanziari per risparmiare energia". Al fine di valorizzare il potenziale di efficienza energetica degli edifici è evidenziata l'importanza di azioni da parte degli Stati membri, in particolare a livello locale e regionale. In questo quadro si inseriscono le attività delle iniziative "Città e comunità intelligenti" e del Patto dei sindaci, portate avanti principalmente da sindaci, organizzazioni della società civile, investitori, istituzioni finanziarie e prestatori di servizi, quali strumenti significativi per conseguire progressi in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili;

- la medesima Comunicazione della Commissione europea dispone inoltre che "Una transizione a un'economia a basse emissioni di CO2 basata sull'innovazione offre grandi opportunità per la crescita e l'occupazione. Emergeranno nuovi settori di attività, nuovi modelli aziendali e nuovi profili professionali" e che "I cambiamenti attesi richiederanno anche l'adeguamento di alcuni settori, modelli economici o profili professionali. Occorrerà istituire percorsi di formazione professionale e o di altro tipo per profili professionali nuovi o modificati corrispondenti alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze. Una transizione energetica giusta ed equa richiederà pertanto la riqualificazione o il perfezionamento professionale dei lavoratori in alcuni settori e, ove necessario, misure sociali al livello appropriato. Al riguardo, saranno fondamentali le conoscenze e l'esperienza di prima mano delle parti sociali. La Commissione terrà informate le parti sociali e le inviterà ad includere la transizione energetica nel loro dialogo sociale a livello europeo;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", all'articolo 71 prevede l'istituzione e la promozione di specifiche aree territoriali denominate "Oil free zone" per promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva "decarbonizzazione" dei territori e il raggiungimento di standard europei in materia di sostenibilità ambientale. In queste aree territoriali sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio;

- la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2018, introduce la figura del "prosumer" quale soggetto attivo nella produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, sancendo il diritto dei cittadini e delle comunità ad autoprodurre, immagazzinare e autoconsumare energia da fonti rinnovabili. In particolare, la suddetta direttiva, dopo aver definito all'articolo 21 "autoconsumatori di energia rinnovabile" quei soggetti che individualmente o attraverso aggregatori sono autorizzati ad autoconsumare, accumulare o vendere l'energia rinnovabile prodotta dai propri impianti anche tramite accordi di vendita o acquisto, all'articolo 22 introduce

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Allegato A - Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 "Promozione ed istituzione delle comunità energetiche"


1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI CHE INTENDONO PROPORRE LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE (ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA L.R. 12/2018)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 12/2018 e s.m.i., i comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un singolo comune può alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore;

- proporre l'istituzione di una comunità energetica senza farne parte;

- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

I membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui, laddove per "ambito" si intende la porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa ad un singolo trasformatore appartenente ad una cabina primaria di trasformazione (AT/MT).

Costituiscono requisiti minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico pari ad almeno 0,5 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);

- almeno la metà della quota minima del 70% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente;

- la presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.

I soggetti pubblici e privati possono aderire a una comunità energetica esistente fatti salvi i predetti requisiti minimi.

Il protocollo di intesa deve rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.

Il protocollo d'intesa deve esplicitare tra l'altro:

- le finalità di cui alla legge regionale 12/2018 e s.m.i.;

- le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;

- il ruolo di ciascun soggetto anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico di cui all'articolo 3, lettere b) e c) della L.R. 12/2018. In particolare, l'obbligo di ogni soggetto aderente a mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati di consumo di sua pertinenza;

- l'assunzione da parte di un Comune, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri

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