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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 20/02/2019, n. 3
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- Regolam. R. 28/12/2021, n. 8
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TITOLO I - NORME COMUNI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 39 del |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) direttore tecnico di stabilimento: laureato in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); b) direttore di miniera: soggetto responsabile della direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, ai sensi dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave); c) direttore sanitario: soggetto responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari ut |
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TITOLO II - PERMESSO DI RICERCA DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 3 - (Permesso di ricerca)1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ai sensi dell' articolo 3, comma 1 della l.r. 22/2008, è subordinata al possesso del permesso di ricerca. 2. L'istanza per il rilascio del permesso di ricerca è presentata al dirigente della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito denominata struttura regionale competente, ai sensi |
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Art. 4 - (Criteri per la valutazione del programma di ricerca, degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)1. Il premesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta in possesso dei requisiti di cui all' articolo 4, comma 1 della l.r. 22/2008, fermo restando che in caso di istanze concorrenti in quanto ricadono nella stessa area o che presentino interferenza nelle aree interessate alla ricerca, il permesso è rilasciato sulla base dei criteri stabiliti all' articolo 5, comma 2 della medesima l.r. 22/2008. 2. Ai fini del rilascio del permesso di ricerca la |
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Art. 5 - (Adempimenti e obblighi)1. Il titolare del permesso di ricerca, rilasciato ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 22/2008, deve: a) verificare, prima dell'inizio dei lavori, l'esistenza di vincoli o di divieti sui terreni interessati dai lavori di ricerca; b) comunicare alla struttura regionale competente il reperimento di nuove risorse idriche e provvedere ad effettuare le analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua reperita e le prove di portata necessarie alla defini |
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Art. 6 - (Cessazione del permesso di ricerca)1. Nel caso di scadenza dei termini, rinuncia o decadenza di cui all' articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 22/2008, qualora il titolare del permesso di ricerca abbia alterato lo stato del bene oggetto del permesso e relative pertinenze è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca a sua cur |
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TITOLO III - CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 7 - (Concessione)1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al rilascio della relativa concessione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 22/2008. N5 2. L’istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, finalizzata al rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, è corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa, comprensiva della dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle pertinenze della concessione e dell’accettazione delle condizioni di gara, da produrre secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal relativo avviso. N6 |
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Art. 8 - (Criteri di valutazione del programma degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)1. La concessione è assegnata con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2008 attraverso una valutazione comparativa degli elementi di cui all’art. 7, comma 3, sulla base dei c |
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Art. 9 - (Revoca della concessione)1. Nel caso in cui si verifichi una o più delle condizioni di cui all' articolo 22 della l.r. 22/2008 il dirigente della struttura regionale competente, qualora disponga la revoca della concessione, comunica l'inizio del procedimento al titolare della concessione e richiede allo stesso |
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TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 10 - (Autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)1. Il titolare di concessione che intende utilizzare le acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di cui al presente Titolo deve |
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Art. 11 - (Utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento)1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento, sottoscritta dal titolare della concessione e dal direttore tecnico di stabilimento, deve essere presentata alla struttura regionale competente con allegata la seguente documentazione: a) relazione tecnico |
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Art. 12 - (Utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche)1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua minerale naturale o di sorgente ai sensi dell' articolo |
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Art. 13 - (Utilizzo delle acque termali per la preparazione di cosmetici)1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque termali per la preparazione di cosmetici, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua termale ai sensi dell' articolo 27 della l.r. 22/2008, deve essere presentata alla struttura regiona |
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Art. 14 - (Somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)1. La domanda di autorizzazione per la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua ai sensi dell' articolo 27 della l.r. 22/2008, deve essere presentata alla struttura regionale competente, con alleg |
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Art. 15 - (Miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali provenienti da diverse opere di captazione)1. La domanda per la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali provenienti da diverse opere di captazione, sottoscritta dal titolare della concessione deve essere presentata alla struttura regionale competente, con allegata una relazione tecnico-descrittiva firmata dal direttore di miniera, che specifica le percentuali della nuova miscela, nonché la seguente documentazione: a) planimetria catastale con l'ubicazione dell' |
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TITOLO V - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE MINERALI DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 16 - (Modalità di delimitazione delle aree di salvaguardia)1. Le aree di salvaguardia di cui all' articolo 23 della l.r. 22/2008 sono individuate in base ai criteri di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome del 12 dicembre 2002 (Linee guida pe |
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Art. 17 - (Zona di tutela assoluta)1. La zona di tutela assoluta di cui all' articolo 23, comma 2 della l.r. 22/2008 è una pertinenza del bene oggetto della concessione, è costituita dall'area immediata |
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Art. 18 - (Zona di rispetto)1. La zona di rispetto di cui all' articolo 23, comma 3 della l.r. 22/ |
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Art. 19 - (Zona di protezione)1. La zona di protezione di cui all' articolo 23, comma |
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Art. 20 - (Vincoli relativi alle zone di rispetto)1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all' articolo 18 non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; c) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti; d) spandimento di pesticidi; e) impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finaliz |
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Art. 21 - (Attività consentite nelle zone di rispetto)1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all' articolo 18 è consentito lo svolgimento delle seguenti attività: a) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento; b) spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all' articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento; c) apertura di nuovi pozzi finalizzati a: |
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Art. 22 - (Vincoli relativi alle zone di protezione)1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue n |
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Art. 23 - (Attività consentite nelle zone di protezione)1. Nelle zone di protezione di cui all' articolo 19 è consentito lo svolgimento delle seguenti attività: a) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento; b) spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all' articolo 94, comma 4, lettera c) del d.lgs. 152/2006; |
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Art. 24 - (Gestione delle aree di salvaguardia e del giacimento)1. Il dirigente della struttura regionale competente nel provvedimento di concessione delimita le aree di salvaguardia in ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia può disporre l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, secondo le modalità riportate nell'Allegato E) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitat |
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TITOLO VI - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI IN CUI RICADONO CONCESSIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE, DI SORGENTE E TERMALE |
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Art. 25 - (Contributi in favore dei comuni)1. La Regione eroga le somme derivanti dall'applicazione dell' articolo 29, comma 5 della l.r. 22/2008, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale naturale, di sorgente e termale o sono localizzate at |
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Art. 26 - (Presentazione delle domande e programma annuale degli interventi)1. I comuni interessati presentano la domanda per i contributi di cui all' articolo 25 alla struttura regionale competente secondo il Modello di cui all'Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Le domande presentate oltre il |
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Art. 27 - (Finanziamento ed erogazione dei contributi)1. Il comune, entro centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo, trasmette alla struttura regionale competente il progetto definitivo dell'intervento da realizzare. |
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TITOLO VII - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI VOLUMETRICI E DISCIPLINA PER IL PAGAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI ANNUALI |
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Art. 28 - (Installazione dei contatori volumetrici)1. I titolari delle concessioni, prima di richiedere l'autorizzazione all'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento di cui agli articoli 11 e 12, provvedono a propria cura e spese ad installare idonei contatori volumetrici rilevanti la quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata ai sensi dell' articolo 29, comma 6 della l.r. 22/20 |
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Art. 29 - (Dati concernenti la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata e altri dati statistici)1. I titolari di concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente comunicano alla struttura regionale competente le letture dei contatori volumetrici di cui all' articolo 28, i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata o |
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Art. 31 - (Pagamento del diritto annuo)1. I titolari di permessi di ricerca provvedono al pagamento alla Regione del diritto annuo di cui all' articolo 29, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità. 2. Il titolare della concessione di acqua minerale naturale e di sorgente, provvede al pagamento del diritto annuo di cui all' articolo 29, comma 2. L'importo da pagare annualmente è calcolato nella misura del novanta per cento dell'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti tra il valore del diritto unitario vigente per ettaro e la superficie accordata in concessione e tra il valore del diritto unitario vigente per metro cubo e la quantità di acqua minerale imbottigliata o comun |
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Art. 32 - (Decadenza per mancato pagamento)1. Qualora il titolare del permesso di ricerca non abbia o abbia provveduto parzialmente al pagamento del diritto annuo, la struttura regionale competente, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento a saldo dell'annualità, diffida il titolare del permesso di ricerca, ad effettuare il versamento stesso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida medesima. |
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Art. 33 - (Vigilanza sui contatori volumetrici)1. Il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, in qualità di autorità di vigilanza, verifica la corretta installazione dei contatori volumetrici, appone i sigilli di garanzia e redige apposito verbale utilizzando l'allegato Modello 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, controfirmato dal concessionario o suo delegato. Al verbale è allegata la documentazione necessaria a rappresentare il posizionamento, le modalità di instal |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONE FINALE |
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Art. 34 - (Norma finale)1. Le proposte di delimitazione di cui all' articolo 16 presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide, fatte |
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Allegato A - Istanza di permesso di ricerca |
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Allegato B - Istanza di concessione mineraria |
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Allegato F - Indicazioni sulle modalità di compilazione della documentazione tecnicaParte di provvedimento in formato grafico |
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