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Circ.Min. Finanze 10/04/1991, n. 3

Imposta INVIM. Applicazione art.6, sesto comma, del D.P.R.643/72 e successive modificazioni. Mutamento di indirizzo interpretativo.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Si premette che il testo vigente del sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,R disciplinante l'imposta INVIM - a seguito delle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e della legge 22 dicembre 1975, n. 694 - è il seguente: «In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio».

Sul problema dell'applicabilità o meno di tale particolare criterio di determinazione dell'incremento di valore imponibile alla fattispecie di demolizione di fabbricato preesistente con successiva ricostruzione sull'area di risulta, nonché a quella di ristrutturazione integrale dell'edificio, la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria è stata finora indirizzata nel senso di considerare la norma in discorso come avente una portata del tutto eccezionale. Ciò in quanto, a seguito della sua estensione anche a soggetti diversi dalle imprese di costruzione (per effetto della modifica apportata dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), la disposizione avrebbe perso la sua giustificazione originaria incentrata sulla necessità di depurare dall'incremento di valore la parte di esso ascrivibile a profitto di impresa, assumendo così una mera funzione agevolativa; conseguentemente, non potendo la norma che essere interpretata restrittivamente, l'unica ipotesi di riconducibile nel sesto comma dell'art. 6 non poteva che essere quella della costruzione su area «vergine» e, quindi, non su area risultante da demolizioni di fabbricati siano esse totali o, a maggior ragione, parziali.

All'orientamento ministeriale si è andata contrapponendo la giurisprudenza, alquanto costante, delle commissioni tributarie e, particolarmente, della commissione tributaria centrale, la quale, partendo da interpretazioni estensive e sotto taluni aspetti analogiche, ha ricompreso nell'ambito di applicazione del detto sesto comma anche le ipotesi di ricostruzione su area risultante dalla totale demolizione di fabbricato preesistente e di ristrutturazione ab imis del vecchio edificio.

La sez. 1 della Corte di cassazione è intervenuta, per la prima volta, con la sentenza n. 4968 del 28 maggio 1990 e con le altre conformi della stessa data, affrontando lo specifico problema delle ristrutturazioni, che ha fatto rientrare nel sesto comma dell'art. 6 a condizione che «l'opera di demolizione sia così penetrante ed avanzata da ridurre l'originaria costruzione a semplici elementi strutturali residui privi, in quanto tali, di un'autonoma valenza commerciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile, in una prima fase, e mere componenti della costruzione completamente ristrutturata, in una seconda fase».

Indirettamente, con la stessa sentenza, la Corte ha affermato l'applicabilità del ripetuto sesto comma alla fattispecie della totale demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione, laddove ha argomentato che «nell'ipotesi, invece, in cui alla riduzione del bene ad area nuda consegua la successiva edificazione, la fattispecie integrata è quella del sesto comma dell'art. 6».

La Scrivente ritiene di poter cogliere, fra le approfondite argomentazioni svolte dalla Corte, una puntualizzazione estremamente significativa e tale da indurre a modificare l'interpretazione ministeriale finora adottata e, nel contempo, da soccorrere per l'esatta delimitazione dell'ambito di operatività del sesto comma dell'art. 6 nonché per l'individuazione delle modalità di sua applicazione in relazione alle fattispecie in discorso di «ricostruzione» od «integrale ristrutturazione».

La Corte infatti

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