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Circ.Min. Finanze 26/03/1983, n. 32

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (L.512/82).
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[Premessa]


La Legge 2 agosto 1982, n. 512R r

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Art. 4.--Esclusione dall' attivo ereditario ai fini dell' imposta di successione

L' art. 4 prevede:

1) agevolazioni fiscali concernenti l' esclusione di beni di rilevante interesse culturale dall' attivo ereditario, apportando modifiche all' art. 11 del D.P.R. 26-10-1972, n. 637;

2) agevolazioni fiscali concernenti la riduzione del 50% dell' imposta relativa ad immobili di interesse culturale, integrando, conseguentemente, le disposizioni contenute nell' art. 18 del citato D.P.R.


Il 1° comma dell' articolo in parola amplia notevolmente il concetto di non assoggettabilità ad imposizione fiscale già previsto dall' art. 11 del D.P.R. 26-10-1972, n. 637 --che indicava fra i beni non compresi nell' attivo ereditario le collezioni di cui all' art. 5 della legge 1giugno 1939, n. 1089R--inserendo, nell' anzidetta sfera di esclusione, anche quei beni che rivestano particolare interesse artistico, storico, documentario, come meglio precisati alle lettere a-b-c dell' art. 1 della menzionata legge n. 1089.


A tale proposito, occorre rilevare che, nel concetto di cosa, secondo l' espressione letterale della legge 1089 del 1939,R devono ritenersi compresi anche i beni immobili previsti dalla citata legge.


Conseguentemente, nel novero dei beni per i quali é disposto il beneficio della esclusione dall' attivo ereditario, si ricomprendono, oltre ai beni mobili che rivestano un rilevante interesse culturale, anche i beni immobili che, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,

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Art. 5.--Riduzione dell' aliquota dell' imposta di registro

L' art. 5 prevede, per i trasferimenti immobiliari di beni di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge n. 1089/1939,R la riduzione al 50 % della normale aliquota dell' imposta di registro, di cui all' art. 1 della tariffa, allegato A parte I al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634.


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Art. 6.--Pagamento dell' imposta di successione mediante cessione di beni ereditari

L' art. 6 della legge in trattazione (analogamente a quanto disposto dall' art. 7 per le imposte dirette), introduce una importante innovazione, prevedendo la possibilità, da parte del contribuente, di "cedere" allo Stato, a scomputo totale o parziale delle imposte di successione, ipotecarie, catastali e INVIM (per quest' ultimo tributo esclusivamente, ai sensi del penultimo comma dell' articolo in parola, nei casi d' acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari) e dei relativi accessori (interessi, soprattasse e pene pecuniarie):

-- i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1089/1939 Re successive modificazioni e integrazioni;

--gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963;

-- nonché, in deroga all' art. 1, ultimo comma, della legge n. 1089/1939, Ropere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all' acquisizione.


É innanzitutto da rilevare che l' espressione "cedere", usata nell' articolo in esame, dev' essere intesa non già come sinonimo di un atto avente natura contrattuale bensì come una modalità di soddisfacimento dell' obbligazione tributaria, logicamente, in quanto tale, non tassabile ai fini dell' imposta di registro.


I beni mediante i quali é prevista tale modalità di pagamento devono essere comunque compresi nell' asse ereditario, ed essere liberi da qualsiasi vincolo che ne limiti la disponibilità.

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