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Circ.Min. Pubblica Istr. 04/06/1968, n. 6489

Istruzioni per la tutela degli interessi artistici e paesistici in relazione alla L.765/67.
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[Premessa]


Nel corso della riunione dei Soprintendenti ai Monumenti, svoltasi presso

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a) Strumenti urbanistici

Sia per i piani territoriali di coordinamento che per i piani territoriali di coordinamento che per i piani regolatori, generali e particolareggiati, permane la competenza di questa Amm. a pronunciarsi, prima della loro approvazione.


Per i piani territoriali di coordinamento, l' art. 5 L. 17 agosto 1942, n. 1150, R prevede espressamente che devono essere elaborati "d' intesa con le Amm. interessate".


Quanto ai piani regolatori generali, oltre agli artt. 10 e 45 della detta legge, si richiamano specificamente, per la tutela paesistica, gli artt. 12 della L. 29 giugno 1939, n. 1437, e 28 del Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 e, per la tutela artistica, gli artt. 77 e ss. del Regol. 30 gen. 1913, n. 363. Le SS.LL. cercheranno di stabilire con i Comuni e Provveditorati OO.PP. ogni utile contatto allo scopo di assicurare, fin dalla fase formativa di detti piani, una adeguata tutela degli interessi artistici e paesistici.


Ciò, ovviamente, vale anche per i piani intercomunali, di cui all' art. 12 della legge n. 1150.R


Per quanto riguarda i piani particolareggiati, l' art. 5, terzo comma, della legge-ponte riproduce sostanzialmente la disposizione dell' art. 16, secondo comma, della legge n. 1150; e pertanto, quando essi comprendano cose soggette alle leggi di tutela artistica e paesistica, devono essere sottoposti al preventivo esame delle Soprintendenze o di questo Ministero, a seconda che siano approvati dal

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b) Lottizzazioni

Importanti innovazioni la legge n. 765 ha apportato alla disciplina delle lottizzazioni di aree (art. 8).


Per il concetto di lottizzazione, si rimanda alla Circ. 28-10-1967 dei LL.PP.


Lo stesso Ministero ha chiarito, nella Circ., che le lottizzazioni possono considerarsi uno strumento alternativo--oltre che attuativo --rispetto ai piani particolareggiati, nel senso che i piani regolatori generali possono attuarsi a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione. Il ricorso al piano di lottizzazione può avvenire su iniziativa dei privati o del Comune, il quale ha la possibilità--ai sensi dell' art. 8, ultimo comma, della legge n. 765 e dell' art. 28, ultimo comma, della legge n. 1150--di invitare i proprietari di aree esistenti in singole zone a presentare un progetto di lottizzazione o di provvedere alla compilazione di ufficio, qualora gli stessi proprietari non aderiscano all' invito.


Si ricorda, altresì che l' autorizzazione comunale alla lottizzazione é subordinata alla stipula di una convenzione, il cui contenuto é indicato nel quinto comma dell' art. 8. La delibera comunale é soggetta all' approvazione della Giunta Prov. Amm., per quanto riguarda sia la osservanza delle norme di legge sia il merito patrimoniale-finanziario.


Ciò premesso, si possono prospettare i seguenti casi.


Nuove lottizzazioni (deliberate, cio&e

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c) Regolamentazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici.


L' art. 17 legge n. 765 contiene norme riguardanti l' attività costruttiva da osservare, in assenza dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione, fino alla loro approvazione (primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma); norme riguardanti l' attività costruttiva da osservare in mancanza di strumenti attuativi (sesto comma) e disposizioni regolatrici dell' attività pianificatoria dei Comuni (ottavo e nono comma).


Da rilevare che, mentre ai sensi del settimo comma dello stesso art. 17, le disposizioni, di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, hanno applicazione dopo un anno dall' entrata in vigore detta legge, quelle di cui al quinto comma hanno effetto immediato.


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