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Sent. C. Giustizia UE 07/11/2018, n. C-293/17

5211075 5211075
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Articolo 6 - Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito - Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto - Nozioni di «progetto» e di «opportuna valutazione» - Valutazione globale a monte delle autorizzazioni individuali di aziende agricole che generano tali depositi.

1) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000 possono essere qualificate come «progetto», ai sensi di tale disposizione, anche nell’ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull’ambiente naturale, non costituiscano un «progetto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

2) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che un’attività periodica, come l’applicazione di fertilizzanti al terreno, autorizzata in virtù del diritto nazionale prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, può essere considerata un unico e solo progetto, ai sensi della suddetta disposizione, esente da una nuova procedura di autorizzazione, purché essa costituisca un’operazione unica, caratterizzata da un obiettivo comune, una continuità e un’identità, segnatamente per quanto riguarda i luoghi e le condizioni di esecuzione. Qualora un progetto unico sia stato autorizzato prima che il regime di tutela previsto da tale disposizione sia divenuto applicabile al sito in questione, l’esecuzione di detto progetto può ciononostante rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.

3) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale che consente alle autorità competenti di autorizzare progetti basandosi su un’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte e nella quale un determinato quantitativo globale di depositi di azoto è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela della suddetta normativa. Tuttavia, ciò vale soltanto nei limiti in cui un esame approfondito e completo della validità scientifica di tale valutazione permetta di sincerarsi che non sussista alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico in ordine all’assenza di effetti pregiudizievoli di ciascun piano o progetto per l’integrità del sito considerato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

4) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esenta taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo, dalla necessità di ottenere un’autorizzazione individuale, qualora il giudice nazionale abbia la certezza che l’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte, soddisfa il criterio dell’insussistenza di dubbi scientifici ragionevoli in merito all’assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l’integrità dei siti interessati.

5) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente che una determinata categoria di progetti, nel caso di specie l’applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame, venga attuata senza essere soggetta a un obbligo di autorizzazione e, pertanto, a un’opportuna valutazione individuale delle sue incidenze sui siti considerati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

6) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che un’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, non può prendere in considerazione l’esistenza di «misure di conservazione», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di «misure di prevenzione», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di misure specificamente adottate per un programma come quello di cui trattasi nel procedimento principale o ancora delle misure dette «autonome», in quanto tali misure sono esterne a detto programma, qualora i benefici previsti da tali misure non siano certi al momento di detta valutazione.

7) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che le misure istituite da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole le cui attività generano depositi di azoto, nonché la possibilità di infliggere sanzioni che possono comportare finanche la chiusura di dette aziende, sono sufficienti per il rispetto di tale disposizione.

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