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Sent. C. Cass. pen. 11/05/2010, n. 17971

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Termini di inizio ed ultimazione lavori - Fissati nel permesso - Necessità
1. In base all’art. 15 del T.U. sull’edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel permesso di costruire devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione: il primo non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso, il secondo non può essere superiore a tre anni con decorrenza dall’inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i piani possono fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato dell’autorità amministrativa allorché gli stessi non siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso. Il sequestro dell’immobile per difformità dal progetto è chiaramente un fatto imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è quindi necessaria, per espresso dettato normativo, alcuna pronuncia da parte dell’autorità, a differenza della proroga che richiede il provvedimento motivato. Il terzo comma dell’art. 15 dianzi citato dispone che “la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività”.


(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 15) R

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