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Sent. C. Cass. pen. 22/04/2010, n. 15370

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Muro di contenimento - Come per qualsiasi manufatto elevato sopra il suolo - Permesso necessario 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Modifica dell’edificio in zona sottoposta al vincolo - Previa autorizzazione - Necessità
1. In materia edilizia, per la realizzazione di un muro di contenimento, è necessario il permesso di costruire, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed é destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata; e come tale va considerato intervento di nuova costruzione. (Nella specie peraltro il proprietario non si è limitato a spostare previa demolizione e ricostruzione un muro di contenimento, ma ha anche modificato l’aspetto esteriore dell’edificio realizzando una scalinata esterna in cemento armato in maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di costruire e senza la denuncia al Genio Civile ed apportando altre modificazioni al prospetto dell’edificio). 2. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualsiasi modificazione dell’aspetto esteriore dell’edificio può configurare il reato di cui all’art. 181 del D.Lgs. del 2004 n. 42 e pertanto deve essere preventivamente autorizzata. Sono esenti dall’autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo a condizione però che non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio o non alterino lo stato dei luoghi [art. 149, lett. a), D.Lgs. 04/42).

1. Conf. Cass. pen. 19 settembre 2008 n. 35898. 2a. (ATED-VIN/PAES.1) - Sul vincolo paesaggistico all’attività edilizia ved. C. Stato VI 13 febbraio 2009 n. 772 R[Sul potere di annullamento ministeriale del nullaosta paesaggistico per eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazioni)); VI 25 novembre 2008 n. 5766 R (Legittimo annullamento da parte della Soprintendenza dei beni ambientali del nullaosta paesaggistico rilasciato dal Comune, per difetti di motivazione); VI 10 settembre 2008 n. 4311 R e VI 29 maggio 2008 n. 2538 R (Potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica entro 60 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione - Sospensione del predetto termine per richiesta di chiarimenti o altra documentazione - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta non pretestuosa, dilatoria o tardiva); VI 11 maggio 2007 n. 2299 R (Sussiste l’obbligo della P.A. di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento ministeriale per l’annullamento del nullaosta paesaggistico); VI 3 maggio 2007 n. 1944 R (Non è necessaria la comunicazione di inizio del procedimento per l’annullamento del nullaosta paesaggistico per attività edilizia in zona vincolata); VI 2 maggio 2007 n. 1906 R (Il provvedimento ministeriale che annulla il nullaosta paesaggistico rilasciato per costruzione edilizia in zona vincolata, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a meno che la conoscenza di tale avvio non derivi in altro modo); VI 5 marzo 2007 n. 1030 R (Il procedimento di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico si conclude con l’emanazione del decreto di annullamento nel termine stabilito o con l’inutile scadenza dello stesso termine); VI 3 marzo 2007 n. 1019 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale per attività edilizia in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione dei documenti utili al controllo - Carenza di documenti utili - Effetto interruttivo del termine sino alla loro ricezione); Cass. pen. III 15 febbraio 2007 n. 6431 (Con elencazione esemplificativa si ricorda che l’art. 32, L. 28 febbraio 1985 n. 47 inerisce, oltre ai vincoli paesaggistici ed ambientali, ai vincoli, storici artistici, architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli previsti per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti dall’esistenza di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. zone di rispetto del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri; ai vincoli derivanti dalle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404); C. Stato VI 19 gennaio 2007 n. 92 R [Il termine perentorio di 60 gg. per l’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all’organo competente a decidere (al Ministero, nella specie)); VI 10 gennaio 2007 n. 28 R (Annullamento ministeriale c.s. - Comunicazione di inizio del procedimento - Necessità); VI 8 marzo 2006 n. 1261 R (Il termine di 60 giorni ex art. 82, c. 9, D.P.R. 77/616 non è applicabile per la comunicazione del provvedimento - Non occorre comunicazione di inizio del procedimento); VI 10 febbraio 2006 n. 528 R (Il termine di 60 giorni si riferisce all’adozione del provvedimento ministeriale e non alla sua comunicazione o notifica ai destinatari); II 18 gennaio 2006 n. 2449 R (Decorrenza del termine di 60 giorni per l’annullamento ministeriale del nullaosta regionale ex art. 151 T.U., D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, dalla ricezione della documentazione completa, a meno che il termine suddetto venga interrotto da una richiesta istruttoria ma per una sola volta e per non oltre 30 giorni); Csi 13 giugno 2005 n. 372 R (Nullaosta Soprintendenza - Conseguenza della discordanza fra rappresentazione grafica ed effettivo stato dei luoghi); C. Stato VI 7 giugno 2005 n. 2911 R(Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione del provvedimento regionale completo ed attiene all’esercizio del potere di annullamento e non alla successiva comunicazione); IV 3 maggio 2005 n. 2079 R(Il vincolo paesaggistico ha valore primario ex art. 9 Cost.) e relativa nota, 2a parte, ; VI 9 marzo 2005 n. 971 R(Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Illegittimità per motivazione generica) ; VI 9 marzo 2005 n. 968 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni e sua eventuale interruzione); VI 24 febbraio 2005 n. 680 R (1. Collaborazione della Regione con il Ministero dei beni culturali - Necessità; 2. Annullamento ministeriale del nullaosta regionale se illegittimo per eccesso di potere); VI 21 febbraio 2005 n. 599 R(Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Condizioni per l’interruzione o la sospensione del termine di 60 giorni); V 8 febbraio 2005 n. 322 R (Nullaosta regionale - Perdita automatica di efficacia per decorso quinquennio); VI 25 gennaio 2005 n. 160 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni); VI 20 dicembre 2004 n. 8142 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni: dalla ricezione del provvedimento regionale completo); VI 20 dicembre 2004 n. 8140 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Solo per motivi di legittimità e non di merito); VI 29 novembre 2004 n. 7783 RAnnullamento ministeriale del nullaosta regionale - Termine di 60 giorni: natura perentoria); VI 11 novembre 2004 n. 7285 R Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni: individuazione); VI 19 ottobre 2004 n. 6768 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Occorre previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento); VI 14 ottobre 2004 n. 6660 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Necessità di motivazione e presupposti). Ved. anche Vincolo paesaggistico all’attività edilizia.
[D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, artt. 149, lett. a) e 181) R

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