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Sent.C. Stato 26/10/2009, n. 6529

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Procedimento eccezionale - Attivabile esclusivamente nell’interesse della P.A. 2. Appalti ll.pp. - Contratto - Stipulazione - Ex art. 109, D.P.R. 99/554 3. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Revoca - Riconoscimento danni all’impresa - Criterio di determinazione
1. Negli appalti ll.pp., tutta la legislazione in tema di varianti ed atti aggiuntivi si compone di ipotesi tassative legittimanti il ricorso a tali speciali procedure negoziali, perché nella sostanza la variante costituisce un momento patologico del rapporto contrattuale risolvendosi in un affidamento diretto senza le garanzie della procedura competitiva. Si tratta dunque di un procedimento eccezionale, circondato da particolari cautele, attivabile esclusivamente nell’interesse della P.A.: né potrebbe essere altrimenti, perché le varianti sono sottese ad una integrazione dell’oggetto contrattuale originario, e giammai potrebbero inerire a lavori eccedenti quell’ambito, rispondendo all’esclusiva esigenza del committente di perseguire la completezza dell’intervento avviato laddove al contrario la posizione dell’appaltatore è garantita dal riconoscimento della facoltà di recesso. 2. La stipulazione del contratto d’appalto ll.pp. – che, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso – è condizionata, oltre che alle verifiche nei confronti dell’aggiudicatario della presenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 10, c.1 quater della legge 94/109, alle ulteriori verifiche preordinate alla sottoscrizione del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’impresa appaltatrice, previsto dall’art. 71 del cit. D.P.R. 99/554. 3. In caso di revoca dell’aggiudicazione di una gara d’appalto ll.pp., il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale a favore dell’impresa è stato riconosciuto nei limiti dell’interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. Circa la quantificazione di quest’ultima voce, è stato inoltre precisato che l’ammontare del risarcimento può essere determinato in via equitativa nella misura del 10 % dell’importo dell’offerta solo se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’esecuzione di altri contratti, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta, dovendosi peraltro ragionevolmente ritenere che l’impresa possa avere riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altre, analoghe attività, così riducendo in parte la perdita di utilità, il danno va liquidato riducendo detta percentuale in via equitativa.

1. Conf. C. Stato IV 10 giugno 2004 n. 3721 R 2. Conf. C. Stato V 28 maggio 2004 n. 3470 [R=WCS28MA043470] 3. Conf. C. Stato V 14 aprile 2008 n. 1666 R 3a. (GARA-AGDZ.3) - Sul diniego, revoca od annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto di lavori pubblici, ved. Csi 15 aprile 2009 n. 230 [W=CSI15A09230]e relativa nota. Ved. anche C.Stato IV 21 aprile 2009 n. 2435, R V 12 giugno 2009 n. 3785, R V 10 settembre 2009 n. 5427, R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10; R D.P.R. 1999 n. 554, artt. 71, 109) R

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