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Sent. CGAR. Sicilia 15/12/2008, n. 1048

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano parcheggi - Equiparato al piano particolareggiato - Conseguenze 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Termine - Dies a quo - Computo
1. Nel campo urbanistico, al piano parcheggi adottato in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale, si applica la medesima disciplina prevista per i progetti di piano regolatore generale e di piano particolareggiato, ivi compresa l’adozione delle misure di salvaguardia. 2. Ai fini della decorrenza della decadenza annuale per mancato inizio dei lavori, il dies a quo va computato dalla data del rilascio del titolo edilizio espresso od anche implicito (come nella specie, formatosi mediante silenzio assenso).

1a. (CED.5) - Sulla decadenza della concessione edilizia per mancato inizio (o ultimazione) dei lavori entro il termine stabilito ved. C. Stato IV 29 gennaio 2008 n. 249 R [Decadenza della concessione edilizia per mancato inizio (o ultimazione) dei lavori - Necessità di formale provvedimento della P.A.]; IV 10 agosto 2007 n. 4423 R [La norma ex L. 17 agosto 1962 n. 1150 [R=L115062], art. 31, c. 11 è stata trasfusa in D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 15, c. 4 R (Il permesso di costruire decade con nuove previsioni urbanistiche - Condizioni)]; Cass.pen. III 11 gennaio 2006 n. 539 [R=WP11GE06539] e III 13 maggio 2003 n. 21022 [R=WP13MA0321022] [Dopo l’inutile scadenza dei termini di inizio e fine dei lavori edilizi contenuti nella concessione ad edificare (e che decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell’interessato), la concessione è «tamquam non esset» - Conseguenze]; C. Stato V 1 ottobre 2003 n. 5648 R [Un effettivo inizio dei lavori al fine di evitare la decadenza della concessione edilizia si configura qualora esistano i relativi indispensabili presupposti (lavorazioni realmente iniziate, anche per evitare che si ricorra in lavorazioni simboliche e fittizie allo scopo di eludere il termine stabilito)]; Csi 25 luglio 2003 n. 273 R (Il provvedimento di decadenza della concessione edilizia è legittimo qualora venga accertata l’insussistenza di oggettive ragioni ostative all’inizio dei lavori o comunque di motivi che giustifichino tale inizio avvenuto con ritardo di 5 anni); e Cass. pen. III 13 maggio 2003 n. 21022 [R=WP13MA0321022]; Tsa 2 luglio 2001 n. 73 R (La dichiarazione di decadenza di una concessione edilizia è illegittima se l’interessato non ha potuto iniziare i lavori per cause di forza maggiore a lui non imputabili) e C. Stato V 20 aprile 2001 n. 2408 R (La concessione edilizia decade immediatamente ed automaticamente al decorso dei termini in essa indicati; il provvedimento di decadenza ha quindi semplicemente valore dichiarativo); IV 3 ottobre 2000 n. 5242 R (L’inizio dei lavori non si configura con la sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento); V 28 giugno 2000 n. 3638 R (Sulla decadenza della concessione edilizia per la sopravvenienza di nuove norme urbanistiche o per scadenza dei termini); V 26 giugno 2000 n. 3638 [R=WCS26G003638] (Affinchè la concessione edilizia perda, per la sua decadenza, la sua efficacia occorre un atto formale dell’Amministrazione); V 27 marzo 2000 n. 1755 R (La concessione edilizia decade immediatamente e automaticamente alla scadenza del termine che in essa è indicato); V 3 febbraio 2000 n. 597 R (Qualora la costruzione di un edificio iniziata in base a regolare concessione edilizia venga sospesa dal Pretore, il termine di decadenza già stabilito viene sospeso per factum principis; e ricomincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che revoca la sospensione); V 6 ottobre 1999 n. 1332 R (Qualora l’inizio dei lavori venga bloccato da una autorità pubblica si configura un factum principis che sospende il decorso del termine fissato per la loro ultimazione dalla concessione edilizia); V 16 novembre 1998 n. 1615 R e V 11 ottobre 1996 n. 1227 R (Valutazione sull’inizio dei lavori, che sia effettivo e non fittizio); Csi 16 settembre 1998 n. 474 R e C. Stato V 7 marzo 1997 n. 204 R (La concessione edilizia decade automaticamente alla scadenza del termine stabilito per l’inizio dei lavori; ed è legittimo l’ordine di demolizione delle opere costruite dopo detta scadenza); V 16 ottobre 1997 n. 1136 R (Decadenza della concessione per mancato inizio lavori, ex art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150R); V 7 marzo 1997 n. 204 R e V 10 novembre 1993 n. 1147 R (Il termine di decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori può essere interrotto se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore e del factum principis o specificate dalla legge); V 23 novembre 1996 n. 1414 R; V 22 novembre 1993 n. 1165 [R=WCS22N931165] (L’inizio dei lavori non si configura con lavori di mero sbancamento); V 23 febbraio 1993 n. 2229 [R=WCS23F932229] (1. In caso di opere iniziate oltre il termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia conseguentemente decaduta è legittimo l’ordine di sospensione e demolizione dopo il formale provvedimento di decadenza della concessione. - 2. Ai sensi dell’art. 20 L. 6 agosto 1967 n. 7654 [R=L765467] il termine annuale per l’inizio dei lavori decorre dalla notifica all’interessato della avvenuta concessione edilizia); V 19 novembre 1992 n. 1324 R (L’inizio dei lavori non si configura con la sola realizzazione delle opere di urbanizzazione); V 15 ottobre 1992 n. 1006 R (La dichiarazione di decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno di cui all’art. 31 L. 17 agosto 1942, è illegittima qualora l’interessato abbia comunicato entro il detto termine l’avvenuto inizio dei lavori anche se poi interrotti); Tsa 27 marzo 1992 n. 24 R (È illegittimo il provvedimento di decadenza di una concessione edilizia emesso dopo 9 anni da quando la decadenza di sarebbe verificata).

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