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Sent. C. Stato 04/03/2008, n. 918

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione - Demolizione e «fedele» ricostruzione - Vi è compresa - Condizioni 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Volumi tecnici - Nozione
1. Se è ben vero che il concetto di ristrutturazione edilizia - ai sensi dell’art. 31, c. 1, lett. d, L. 5 agosto 1978 n. 457 - comprende anche la demolizione seguita dalla «fedele» ricostruzione del manufatto, è altrettanto vero che tanto può ritenersi consentito alla precisa condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto. In altri termini, è possibile pervenire in tal modo ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già la realizzazione di nuovi volumi o una diversa ubicazione. Ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe sufficiente la preesistenza di un edificio per definire ristrutturazione qualsiasi nuova realizzazione eseguita in luogo o sul luogo di quella preesistente. 2. I volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali - quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

1. Conf. C. Stato IV 22 marzo 2007 n. 1388;[R=WCS22M071388] 31 ottobre 2006 n. 6464; [R=WCS31O066464]V 30 agosto 2006 n. 5061;[R=WCS30AG065061] 16 marzo 2005 n. 1062 R 15 aprile 2004 n. 2142 R Ved. Anche C. Stato V 3 marzo 2004 n. 1022.[R=WCS3M041022] 1n. L. 5 agosto 1978 n. 457 - Art. 31 (Norme per l’edilizia residenziale) - (c. 1) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, ecc.; b) interventi di manutenzione straordinaria, ecc.; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ecc.; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, ecc. 1a. Ved. Cass. Pen. III 5 dicembre 2007 n. 45240 R. 2. Conf. C. Stato V 13 maggio 1997 n. 483.R 2a.Ved. C. Stato IV 29 gennaio 2008 n. 271 R
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, c. 1, lett. d) (1n)] R

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