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Sent. C. Stato 22/12/2007, n. 6615

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Opere non precarie - Nozione

1. Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), n. 5, T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sono soggetti a permesso di costruire e non a semplice autorizzazione gli interventi di nuova costruzione concernenti l’installazione di manufatti leggeri (anche prefabbricati) e di strutture che siano utilizzati come ambienti di lavoro e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, cioè non precarie, caratteristica che presuppone un uso specifico e temporalmente limitato del bene, che non si identifica necessariamente con l’assenza di ancoraggio al suolo ovvero con la stagionalità del suo uso, quando prevale l’aspetto dell’utilizzazione per il soddisfacimento di esigenze non già contingenti ma perduranti nel tempo.

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Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti

MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica