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Sent. C. Giustizia UE 17/10/2018, n. C-167/17

5136757 5136757
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa - Nozione - Applicazione nel tempo - Efficacia diretta - Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva.

1) L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, in esso sancito, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose è privo di efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne.

2) L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento dell’obbligo, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose, previsto dal citato articolo 10 bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.

3) L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

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