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Sent.C. Stato 12/05/2008, n. 2188

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1. Appalti LSF - Gara - Commissione giudicatrice - Collegio perfetto - Composizione plenaria - Condizioni 2. Appalti LSF - Gara - Commissione giudicatrice - Componenti - Nomina - Modalità - Disposizioni ex art. 21 L. 94/109 - Non sono automaticamente applicabili agli appalti di servizi e forniture - Conseguenze
1. Non è sempre e comunque necessario che la Commissione giudicatrice di una gara di appalto operi in composizione plenaria, ben potendo ciò non avvenire allorché la Commissione svolga una attività meramente preparatoria o istruttoria, ferma restando la necessità del plenum tutte le volte che debba procedersi a valutazioni o comunque ad attività decisorie. 2. Le disposizioni di dettaglio contenute nell’art. 21 della L. 94/109, in materia di nomina e composizione delle commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili a quelli di servizi e forniture. Ciò discende dal carattere eccezionale delle disposizioni anzidette (sia quelle relative al numero e alle modalità di scelta dei componenti la Commissione, sia quella che impone che detta nomina avvenga dopo la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti): e difatti, anche laddove il citato art. 21 è stato considerato espressione di un principio generale, ciò si è fatto limitatamente alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui afferisce l’oggetto di gara, e non certo anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma.

1. Conf. C. Stato VI 6 giugno 2006 n. 3386;R VI 27 dicembre 2000 n. 6875;R IV 7 luglio 2000 n. 3819R 2. Consolidato orientamento della giurisprudenza: conf., ex plurimis, C. Stato V 19 giugno 2006 n. 3579; [R=WCS19G063579] VI 22 novembre 2005 n. 6519; [R=WCS22N056519] V 18 marzo 2004 n. 1408;R V 12 novembre 2003 n. 7251;[R=WCS12N037251] V 10 giugno 2002 n. 3207;R VI 3 dicembre 1998 n. 1648.[R=WCS3D981648] 2c. La materia di cui all’art. 21, c. 5 a 8 della L. 94/109, sulla Commissione giudicatrice, è oggi disciplinata dall’art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove». 1a e 2a. Per la composizione della Commissione giudicatrice in una gara d’appalto ll.pp. La L. 11 febbraio 1994 n. 109, nell’art. 21, commi 4 e 5, prescrive particolari formalità (poi integrate dall’art. 92 del Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) soltanto nei casi di cui al comma 2 cioè nei casi di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso oppure di affidamento di concessioni mediante licitazione privata. In ogni altro caso si applicano solo i principi generali in tema di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Sulla Commissione giudicatrice ved. C. Stato V 22 ottobre 2007 n. 5502 R (In un appalto LSF è necessario che i componenti della Commissione giudicatrice siano in numero dispari).
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 5 a 8 (2c)] R

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