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Sent.C. Cass. 18/05/2007, n. 11622

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1. Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Suo dovere di adozione di adeguate misure - Specialmente in presenza di apprendisti
1. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad un apprendista marmista mentre aiutava degli operai a sollevare una lastra di marmo, l’accertato rispetto - da parte del datore di lavoro - delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48, D.Lgs. 1994/626 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera lo stesso datore dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie per quanto riguarda i compiti dell’apprendista e le istruzioni impartitegli, ed all’informazione e formazione di quest’ultimo sui rischi insiti nelle lavorazioni. Conseguendo al mancato o incompleto assolvimento di tale onere, la responsabilità dello stesso datore ai sensi dell’art. 2087 C.c., senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere l’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si è verificato.

1. Ved, e plurimis, Cass. L. 24 luglio 2006 n. 16881; [R=W24L0616881] 25 maggio 2006 n. 12445;[R=W25MA0612445] 7 marzo 2006 n. 4840;[R=W7M064840] 26 giugno 2004 n. 11932; [R=W26G0411932] 3 maggio 2004 n. 8365; [R=W3MA048365] 21 aprile 2004 n. 7629; [R=W21A047629] 6 luglio 2002 n. 9856; [R=W6L029856] 8 aprile 2002 n. 5024;[R=W8A025024] 12 gennaio 2002 n. 326; [R=W12GE02326] 2 ottobre 1998 n. 9805; [R=W2O989805] 29 maggio 1997 n. 4782R. 1a. Sugli obblighi e le responsabilità dell’imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 3011 [1. Presenza in cantiere di più aziende (appaltatore e subappaltatori) - Responsabilità del coordinatore incaricato dal committente per sicurezza e prevenzione infortuni - 2. Responsabilità per infortuni sul lavoro del coordinatore incaricato per la progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori]. 1n. L. 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) - Art. 11 - Il datore di lavoro ha l’obbligo: a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico; c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l’apprendista in base ai contratti stessi; d) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; f) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo; g) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l’apprendista stesso adempia l’obbligo di tale frequenza; h) di accordare all’apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio; i) di informare periodicamente la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell’addestramento; j) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie. D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) - Art. 47 (Campo di applicazione) - (c.1) Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. (c.2) Si intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro) - (c.1) Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. (c.2) Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI. (c.3) Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. (c.4) Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all’allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
[Cod. civ. art. 2087; L. 19 gennaio 1955 n. 25, art. 11 (1n);[R=L2555]D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, artt. 47 (1n) e 48 (1n)] R

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