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Sent. CGAR. Sicilia 23/07/2007, n. 662

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano planovolumetrico - Opera come un piano urbanistico particolareggiato
1. Il piano planovolumetrico non consiste in una mera rappresentazione della disposizione dei singoli lotti, ma costituisce lo strumento urbanistico fondamentale della localizzazione e distribuzione delle aree individuate ai sensi dell’art. 51 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, dal momento che lo stesso prevede la prospettazione degli spazi pubblici e d’uso pubblico, delle distanze da rispettare sia nei confronti degli altri edifici, sia nei confronti delle dotazioni delle aree pubbliche. La circostanza poi che il piano planovolumetrico preveda inoltre la divisione del comparto in lotti predeterminati, la determinazione del posizionamento degli erigendi edifici nell’ambito dei singoli lotti, l’individuazione delle dotazioni di aree pubbliche, le distanze dei fabbricati tra loro e nei confronti dei connessi servizi ed aree pubbliche e richiami la stessa normativa di previsione degli standard urbanistici fanno sì che tale strumento operi come un piano urbanistico particolareggiato.


(L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 51)R

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