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Sent. C. Cass. 15/05/2007, n. 11196

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Costituisce obbligazione propter rem - Conseguenze
1. L’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l’autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un’obbligazione propter rem (cioè per l’assolvimento degli oneri relativi a quelle opere, ndr) e comporta che dette opere devono essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere persone diverse da quelle che stipularono la convenzione, per avere da queste acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli o gruppi di lotti. È stato, tuttavia, precisato che la natura reale dell’obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Orbene, se la qualificazione di obbligazione «propter rem» è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell’area fabbricabile, cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione, è logico ritenere che, al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta dai soggetti diversi, che della suddetta area fabbricabile siano successivamente divenuti proprietari, ciò può ottenere soltanto in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo l’obbligazione propter rem. (Nella specie, la società lottizzatrice, che aveva provveduto all’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, ha convenuto, con i soggetti acquirenti dei vari lotti già urbanizzati, che della spesa a tal fine sostenuta per l’intero complesso lottizzato essa poteva rivalersi nei confronti degli stessi acquirenti in misura proporzionale alla cubatura utilizzabile del lotto fabbricabile).

1. Giurisprudenza costante: conf., ex plurimis, Cass. 27 agosto 2002 n. 12571 R; 20 dicembre 1994 n. 10947;R 26 novembre 1988 n. 6382.[R=W26N886382] 1a. Sul contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia ved. Csi 27 ottobre 2006 n. 619 R [L’art. 9, c. 1, lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10 prevede l’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti»]; C. Stato V 23 gennaio 2006 n. 159 R (Il contributo di urbanizzazione per la concessione edilizia non può inglobare il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, debba eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognante o agli altri servizi pubblici); IV 28 luglio 2005 n. 4014 R [Riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell’art. 16, c. 7, 7 bis e 8, individua quelle la cui costruzione da parte del privato gli permette di scomputarne il valore sull’importo dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia (non vi rientrano le opere viarie ed idrauliche eseguite a servizio di un autoporto privato)]; V 27 settembre 2004 n. 6289 R(Contributo di urbanizzazione dovuto al Comune per il rilascio della concessione edilizia richiesta per la trasformazione dell’uso di un immobile da agricolo a residenziale).

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