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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 03/12/2018, n. 22
L. P. Bolzano 03/12/2018, n. 22
L. P. Bolzano 03/12/2018, n. 22
- L.P. 26/09/2023, n. 24
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CAPO I - Finalità e definizione |
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Art. 1 - Finalità1. La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono ricon |
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Art. 2 - Definizioni1. Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno del referendum. L'esito del voto non è vincolante. N1 2. Referendum abrogativo - iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibili |
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CAPO II - Referendum: Requisiti di accesso e svolgimento |
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Art. 3 - Richiesta di referendum1. La richiesta di referendum contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle |
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Art. 4 - Limiti sui contenuti1. I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gru |
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Art. 5 - Quesito1. Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all'indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si rifer |
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Art. 6 - Commissione per i procedimenti referendari1. Entro tre mesi dall’inizio della legislatura è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da: a) una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano; |
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Art. 7 - Verifica dell'ammissibilità1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito a |
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Art. 8 - Raccolta e presentazione delle firme1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità |
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Art. 9 - Esame di procedibilità1. Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica: a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori; b) se la legge o le |
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Art. 10 - Indizione del referendum e scadenze1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della richiesta di referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum, che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo -15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di 45 giorni e non prima di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile. N17 |
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Art. 11 - Validità del referendum1. L'esito dei referendum, escluso il referendum consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I referen |
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Art. 12 - Svolgimento del referendum confermativo su leggi provinciali1. Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di referendum va presentata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 10 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare |
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CAPO III - Iniziativa popolare |
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Art. 13 - Presupposti1. L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali |
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Art. 14 - Richiesta di iniziativa popolare1. La richiesta di avvio di un'iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalit |
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Art. 15 - Raccolta e presentazione delle firme1. L'elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge, cui è acclusa la dichiarazione che il medesimo le/gli è stato presentato, la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto. N22 2. La firma dell'elettrice/elettore è autenticata: |
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Art. 16 - Verifica di ammissibilità1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare. 2. L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se |
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CAPO IV - Democrazia partecipativa - Processi partecipativi - Consiglio delle cittadine e dei cittadini |
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Art. 17 - Consiglio delle cittadine e dei cittadini1. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con delibera approvata all’unanimità, un Consiglio |
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Art. 18 - Strumento di partecipazione della cittadinanza - svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini |
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Art. 19 - Procedura formale - Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini |
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Art. 20 - Consiglio delle cittadine e dei cittadini - svolgimento |
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Art. 21 - Evento pubblico |
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Art. 22 - Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini |
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Art. 23 - Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione |
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CAPO V - Informazione, trasparenza, formazione politica |
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Art. 24 - Ufficio per la formazione politica e la partecipazione1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale. 2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti: a) rafforzamento della formazione politica della popolazione; b) l'educazione civica; |
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Art. 24-bis - Organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione1. Al fine di garantire l’indipendenza e l’equilibrio politici dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma. 2. L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 25 - Informazione1. Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull'oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, |
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Art. 26 - Opuscolo informativo per tutte le famiglie1. Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell'articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione. |
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Art. 27 - Trasparenza1. Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni |
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Art. 28 - Parità di accesso ai mezzi di informazione1. Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposi |
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CAPO VI - Abrogazioni e disposizioni finanziarie |
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Art. 29 - Abrogazioni e revisione periodica1. È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. |
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Art. 30 - Rimborso spese1. Alle promotrici/ai promotori di iniziativa popolare e di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento d |
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Art. 30-bis - Disciplina della votazione1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. |
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Art. 31 - Disposizione finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del Fondo globale per far fronte ad oner |
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