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Deliberaz. G.P. Bolzano 20/11/2018, n. 1210

Modello risparmio casa.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 29/01/2019, n. 31
- Deliberaz. G.P. 02/04/2019, n. 233
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Testo del provvedimento


L'articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, prevede, fra gli interventi di edilizia abitativa agevolata, la concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Stabilisce inoltre che il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa mediante l'adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, della suddetta legge la gestione del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati. Il citato comma 1-ter prevede inoltre che la Giunta provinciale stabilisca i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio nonché le modalità di gestione e che l'accesso al fondo sia finalizzato all'erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato con convenzione approvata dalla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale nella seduta del 21 aprile 2015 ha deciso, come indicato nel relativo verbale, di affidare ad Alto Adige Finance SPA, società in House della Provincia Autonoma di Bolzano, la gestione contabile e la gestione dei mezzi finanziari del fondo di rotazione del modello Risparmio Casa.

La Giunta provinciale con propria delibera n. 1460 del 28 dicembre 2017 ha appr

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Allegato A - Criteri di adesione al modello risparmio casa

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l'attuazione del modello di risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominato modello risparmio casa. Sono in particolare disciplinati i criteri di adesione a tale modello e le relative modalità di gestione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, e successive modifiche, della legge stessa.


Art. 2 - Finalità

1. Il modello risparmio casa è volto a incentivare il risparmio privato per il finanziamento della proprietà abitativa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi in materia di previdenza complementare. Tale modello è gestito da soggetti pubblici o privati a tal fine convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, o con la struttura da essa incaricata e persegue lo scopo di agevolare il risparmiatore aderente al fondo pensione nell'accesso al mutuo per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.


Art. 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione del modello risparmio casa s'intendono per:

a) "struttura incaricata": uno o più soggetti incaricati dalla Provincia della definizione, attuazione, gestione e promozione del modello risparmio casa e del convenzionamento dei soggetti coinvolti;

b) "fondo di rotazione": il fondo di rotazione di cui all'articolo 52, comma 1-ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

c) "banca": l'istituto di credito o il sistema di banche aderente al modello risparmio casa che concede il mutuo risparmio casa;

d) "fondo pensione": forma pensionistica complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, aderente al modello risparmio casa;

e) "richiedente": la persona fisica iscritta a un fondo pensione che presenta richiesta di concessione di un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa:

f) "mutuatario": richiedente cui è stato concesso un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa;

g) "convenzione": la convenzione stipulata dalla Provincia o dalla struttura incaricata con le banche, sulla base del modello di cui all'allegato B, e avente ad oggetto la partecipazione al modello risparmio casa e l'accesso al fondo di rotazione per la concessione di un mutuo a tasso agevolato;

h) "prima casa di abitazione": l'immobile oggetto di acquisto, costruzione o recupero destinato a residenza del/della richiedente ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, di piena proprietà di quest'ultimo, non gravato da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e situato nel territorio della Provincia di Bolzano;

i) "piena proprietà": quota di proprietà pari al 100% in caso di persona singola o quota di comproprietà con il coniuge o con il convivente di fatto;

j) "convivente di fatto": ciascuna parte di una coppia che convive da almeno due anni presso lo stesso luogo di residenza senza vincoli di parentela diretta (linea retta) o indiretta (linea collaterale) entro il terzo grado;

k) "recupero": la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione ai sensi della normativa provinciale;

I) "mutuo risparmio casa": il finanziamento agevolato a medio-lungo termine finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione;

m) "mutuo prima casa": il finanziamento a medio - lungo termine alle migliori condizioni di mercato, destinato alle stesse finalità del mutuo risparmio casa;

n) "posizione previdenziale complementare": la somma accumulata dal/dalla

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Allegato B - Convenzione tipo con le banche concernente il modello risparmio casa nella Provincia Autonoma di Bolzano


CONVENZIONE


Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera Q1, e dell'articolo 52, comma 1-ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la Provincia Autonoma di Bolzano può mettere a disposizione risorse finanziarie per la concessione di mutui a tasso agevolato, fissato In apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale, attraverso il fondo di rotazione di cui all'articolo 52, comma 1-ter della legge stessa.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, della legge, la gestione del fondo di rotazione può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. ......... del ..................., allegata alla presente convenzione, ha stabilito i criteri di adesione al modello risparmio casa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge, nonché le relative modalità di gestione e autorizzato la stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,


tra


la Provincia Autonoma di Bolzano nella persona di ......, di seguito denominata "Provincia", o la struttura da essa incaricata, rappresentata da .......... di seguito denominata "struttura incaricata",


e


la Banca ........ rappresentata da ....., di seguito denominata "Banca",


si conviene e si stipula quanto segue:


CAPO I - PARTE GENERALE


Art. 1 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli allegati criteri di adesione al modello risparmio casa si intendono per:

a) "Convenzione": la presente convenzione;

b) "deliberazione": la Delib.G.P. n. .... del .... relativa ai criteri di adesione al modello risparmio Casa di cui all'allegato (nel testo vigente);

c) "Ente": la Provincia o la struttura incaricata;

d) "conto transito": il conto presso la Banca intestato all'Ente e fruttifero di interessi nella stessa misura e capitalizzazione stabilita per le giacenze di tesoreria della Provincia;

e) "Parti": l'Ente e la Banca parti della Convenzione, qualora indicati congiuntamente.


Art. 2 - Oggetto della ex-invenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la concessione di mutui risparmio casa da parte della Banca attraverso la provvista resa disponibile dall'Ente per il tramite del fondo di rotazione, che deve essere destinato esclusivamente a tale scopo.

2. La Convenzione regola, inoltre, la possibilità per il mutuatario di richiedere alla Banca il mutuo prima casa.


Art. 3 - Risorse finanziarie

1. Con la sottoscrizione della Convenzione l'Ente autorizza la Banca ad attingere alla provvista del fondo di rotazione per l'erogazione dell'intero mutuo risparmio casa.

2. La provvista è messa a disposizione dall'Ente alla Banca a titolo gratuito.

3. Le somme occorrenti all'erogazione dei mutui risparmio casa sono rese disponibili sul conto transito gestito dall'Ente.

4. Il rischio di credito connesso al mutuo risparmio casa è in capo alla Banca.


CAPO II - FINANZIAMENTI


Art. 4 - Mutuo risparmio casa

1. La Banca concede il mutuo risparmio casa dopo avere verificato i requisiti del/della richiedente previsti dalla deliberazione e le condizioni di finanziabilità dell'investimento.

2. La valutazione del merito creditizio è svolta dalla Banca in piena discrezionalità e a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della situazione individuale del della richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. L'importo effettivo del mutuo risparmio casa è stabilito d'intesa tra la Banca e il/la richiedente, nel rispetto degli importi minimi e massimi erogabili definiti dalla deliberazione.

4. Le clausole contrattuali e le condizioni finanziarie del mutuo risparmio casa sono specificate nel contratto di mutuo, stipulato tra la Banca e il mutuatario nel rispetto della deliberazione e della Convenzione.

5. Il mutuo risparmio casa:

a) è erogato in un'unica soluzione;

b) è concesso a un tasso nominale annuale fisso pari all'1,00 per cento;

c) è con ammortamento alla francese o con rimborso "bullet";

d) ha una durata minima pari a 18 mesi e un giorno e una durata complessiva massima pari a 20 anni;

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