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Deliberaz. G.P. Bolzano 13/11/2018, n. 1161

Approvazione della convenzione-tipo per la collaborazione intercomunale.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 22/10/2019, n. 861
- Deliberaz. G.P. 11/12/2018, n. 1349

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Testo del provvedimento

LA GIUNTA PROVINCIALE


La legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18 "Riordino degli enti locali" disciplina nell'articolo 7 fra l'altro le forme collaborative intercomunali.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della citata legge provinciale nelle convenzioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, vengono regolamentati in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:

a) le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;

b) le

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Convenzione tra i Comuni XXX e YYY (e ...) per la gestione comune di funzioni e servizi


Articolo 1 - Fonti normative

1. La presente convenzione disciplina le forme collaborative intercomunali ed in concreto la gestione intercomunale di funzioni e servizi dei Comuni XXX e YYY (und ...) previste dall'articolo 7 della legge provinciale del 16 novembre 2017, n. 18 ("Riordino degli enti locali") in applicazione dell'articolo 35 della legge regionale del 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" t.v.


Articolo 2 - Finalità

1. La finalità di questa convenzione consiste nel potenziamento e nella salvaguardia della qualità delle funzioni e dei servizi nel ambito territoriale dei comuni partecipanti alla gestione associata, nella standardizzazione e nell'uniformizzazione dei procedimenti e dei regolamenti dei comuni, nella rivalutazione e nella fruizione di risorse e competenze esistenti - anche in vista di una concentrazione a livello intercomunale di conoscenze professionali e di risorse personali - e nella creazione di sinergie ed in generale nel rafforzamento della collaborazione intercomunale. Nell'espletamento del servizio pubblico dovrà essere garantita la massima efficienza. Particolare attenzione va prestata agli obiettivi previsti negli articoli 6 e 7 della legge provinciale n. 18/2017.

2. L'ampliamento della collaborazione intercomunale deve essere realizzata dinamicamente e sarà soggetta a una verifica continuativa per quanto riguarda le risorse esistenti e necessarie. L'iniziativa per la gestione dinamica della collaborazione intercomunale spetta ai singoli consigli comunali. Prima della deliberazione la commissione di cui dell'articolo 15 deve esaminare le relative proposte e controllarle sotto l'aspetto della eseguibilità.


Articolo 3 - Le modalità per l'esercizio coordinato e integrato

1. La gestione associata di servizi può essere organizzata e strutturata come segue:

a) affidamento della gestione e del coordinamento di singoli servizi intercomunali a persone appositamente incaricate facenti parte dell'organico dei comuni partecipanti alla gestione associata, in concreto, ai segretari comunali, vice-segretari comunali, il personale dirigente e direttivo, nonché al personale con incarico di responsabile di servizio o di unità organizzative, muniti con competenze specifiche e capacità direttive e con relativo inquadramento funzionale. Il rapporto di lavoro resta incardinato con il comune di origine.

N1

(AVVISO: in concreto si tratta della creazione di una "dirigenza intercomunale")

b) affidamento di determinati servizi ad un comune capofila (centro di competenza): il comune responsabile per il servizio esegue le funzioni e i servizi assegnati sotto la propria responsabilità e per mezzo della propria struttura amministrativa. Per assolvere al proprio incarico si avvale delle proprie risorse umane o di risorse umane messe a disposizione dagli altri comuni convenzionati. In quest'ultimo caso il personale, in l'osservanza delle disposizioni dei contratti collettivi e del contratto di lavoro, può anche essere trasferito temporaneamente presso altra sede. Il personale impiegato e assegnato sottostà unicamente alle direttive del responsabile del comune responsabile del servizio. Il distacco e la messa a disposizione del personale avviene rispettando le disposizioni dei contratti collettivi.

(AVVISO: in concreto si tratta del trasferimento di un servizio a un comune responsabile del servizio, con o senza trasferimento di personale)

(OPZIONE - eventualmente anche in aggiunta ai punti a) o b); in ogni caso solo se c'è l'articolo 4 comma 3)

c) l'uso integrato di infrastrutture ed immobili comunali. I beni immobili e i beni mobili elencati nel seguente articolo 4 comma 3 rimangono in ogni caso nella piena proprietà del rispettivo comune. Eventuali nuovi acquisti di beni durante la validità di questa convenzione e che sono destinati all'utilizzo comune, devono essere compiuti in modo tale che i rapporti di proprietà dei comuni partecipanti siano chiari, in particolar modo, anche per far fronte all'eventualità di un futuro scioglimento della collaborazione intercomunale o in vista del recesso di un comune. In ogni caso deve essere redatto un inventario dei beni immobili e mobili utilizzati congiuntamente, il quale deve essere costantemente aggiornato.

2. Le forme specifiche di collaborazione intercomunale ai sensi del comma precedente vengono stabilite nell'articolo seguente. Questa disciplina può essere modificata, integrata o annullata con deliberazioni conforme da parte dei consigli comunali partecipanti, previo parere da parte della commissione ai sensi dell'articolo 15.


Articolo 4 - Funzioni e servizi in forma associata

1. I comuni XXX e YYY (e ....) stabiliscono la gestione comune delle funzioni e dei seguenti servizi. L'espletamento degli stessi avverrà secondo le modalità previste nell'articolo 3:

(OPZIONE)

a1) Servizio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ......;N2

“a2)”N3 servizio di segreteria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera .......,

(OPZIONE)

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