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Sent. C. Cass. civ. 11/05/2007, n. 10860

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1. Appalti - Corrispettivo - Fattura dell’appaltatore - Non costituisce prova dell’importo dovuto - Contabilità del direttore dei lavori - Può costituire prova - Condizioni. 2. Appalti privati - Responsabilità dell’appaltatore - Sua autonomia - Eccezione. 3. Appalti privati - Responsabilità dell’appaltatore - Sua autonomia - Conseguente responsabilità per errori di progetto o del direttore dei lavori. 4. Appalti privati - Responsabilità dell’appaltatore - Sua autonomia - Non esclusa dalla presenza di un direttore dei lavori. 5. Appalti privati - Responsabilità dell’appaltatore - Esclusa solo se nudus minister.

1. In materia di corrispettivo dovuto per l’appalto privato, laddove il committente contesti l’entità del dovuto, la fattura emessa dall’appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell’appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d’opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.

2. L’autonomia dell’appaltatore è elemento essenziale del contratto di appalto privato nel quale - fatta eccezione dell’ipotesi in cui l’appaltatore sia tenuto, in base al contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata(al) ed esercitata dal committente riduce ma non annulla l’autonomia dell’appaltatore, tipica del contratto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. L’appaltatore si impegna ad un facere, obbligandosi a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è dominus nell’organizzare e nel regolare lo svolgimento dei lavori, e gode al riguardo, di piena autonomia anche nell’ apprestamento dei mezzi necessari e nella cura delle modalità di esecuzione del contratto.

3. Il requisito dell’autonomia impone all’appaltatore di un lavoro privato - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell’arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze; e, per conseguenza, l’appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l’eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica costruttiva e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche. In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell’opera, eventualmente, assieme al progettista e al direttore dei lavori.

4. L’autonomia dell’appaltatore di un lavoro privato non è esclusa dalla presenza di un direttore dei lavori, in quanto tale soggetto è ausiliario del committente, assumendo, in virtù del contratto d’opera, una obbligazione di mezzi e non di risultato e la rappresentanza del committente nei limiti della materia tecnica.

5. La responsabilità dell’appaltatore di un lavoro privato è esclusa soltanto quando il committente abbia imposto - per contratto oppure durante lo svolgimento concreto dei lavori - l’esecuzione supina ed incondizionata delle sue direttive riducendo l’appaltatore al rango di mero esecutore (c.d. nudus minister), privo di ogni autonomia nei sensi sopra precisati.

1. Ved. Cass. 20 giugno 2006 n. 14278; 30 agosto 2004 n. 17386;R 19 giugno 1996 n. 5632 R; 1 marzo 1995 n. 2333 R. 2. Ved. Cass. 29 ottobre 1997 n. 10652 R; 13 marzo 1992 n. 3050 R; 17 febbraio 1989 n. 953. 3. Ved. Cass. 9 novembre 2000 n. 14598 R; 22 febbraio 2000 n. 1965 R; 26 luglio 1999 n. 8075 R; 10 maggio 1995 n. 5099 R; 23 marzo 1995 n. 3384;R 14 novembre 1994 n. 9562 R; 4 dicembre 1991 n. 13039. 4. Ved. Cass. 19 giugno 1996 n. 5632 R; 10 gennaio 1996 n. 169 R 1 marzo 1995 n. 2333 R 5. Ved. Cass. 12 maggio 2000 n. 6088 R; 20 novembre 1997 n. 11566; 2 giugno 1993 n. 6171 R; 31 marzo 1987 n. 3092 R 2a. a 5a. - Ved. Cass. 19 febbraio 2007 n. 3752 R


(Cod. civ. art. 1657)

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