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Sent.C. Stato 16/05/2006, n. 2815

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Per grave inadempimento o ritardo dell'appaltatore - Conseguenze - Pagamento dei lavori eseguiti ma non esecuzione del collaudo.
1. Nella sistematica degli artt. 119 e 121 del D.P.R. 99/554, la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo dell'appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori e la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera da parte del responsabile del procedimento. A siffatta attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell'art. 192 del D.P.R. 99/554 a verificare e certificare l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell'opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine. è pertanto da respingere l'ulteriore assunto dell'appellante secondo il quale l'appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all'effettuazione del collaudo in relazione alle opere precedentemente realizzate. Una volta risolto il contratto per grave inadempimento, il precedente appaltatore non vanta alcun diritto nei confronti della stazione appaltante se non quello del pagamento delle opere già eseguite ex art. 119 del D.P.R. 99/554, soddisfatto il quale cessa ogni rapporto.

1. La funzionalizzazione degli adempimenti prescritti dagli artt. 119 e 121 del D.P.R. 99/554 - aggiunge il Consiglio di Stato - alla chiusura di ogni rapporto con l'imprenditore inadempiente ed alla rapida conclusione di un altro contratto con il soggetto designato a completare l'opera è conclusivamente contraria in sè e per sè al collaudo nel momento di risoluzione del precedente rapporto ed alla partecipazione in qualsivoglia modo dell'imprenditore estromesso alla successiva fase del collaudo, inerente i soli obblighi del nuovo contratto fra la stazione appaltante e l'impresa chiamata a completare l'opera. 1a. - Ved. Cass. 4 novembre 2005 n. 21407 R
(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 119 e 121)R

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