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Sent. C. Stato 10/02/2006, n. 551

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Costruzione nel sottosuolo o piano terra di immobili esistenti - Ammissibilità.
1. Secondo il disposto dell'art. 9 L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), i proprietari di immobili, possono realizzare nel sottosuolo degli stessi oppure nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici; fermi restando in ogni caso i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

1a. - Ved. Cass. S.U. 15 giugno 2005 n. 12793 R
[L. 24 marzo 1989 n. 122 (n), art. 9] R

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