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Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 07/11/2018, n. 26

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal Sisma - rimodulazione e approvazione.
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Testo del documento

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;

- l'art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1° agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";

- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con legge n. 122/2012 del 1° agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

- l'

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Allegato A - Elenco degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Regolamento

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Le seguenti disposizioni tecniche e procedurali, si applicano agli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, elencati nell'allegato A alla presente ordinanza. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera (art. 12) oltreché alla liquidazione dei contributi in acconto ancora da erogare ed alla rendicontazione finale (art. 16). Le disposizioni riferibili alle attività di controllo di cui al presente regolamento si applicano viceversa a tutti gli interventi anche a quelli già conclusi.

2. Gli enti attuatori sono i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle ordinanze n. 49/2012 e 24/2013, sono i Comuni proprietari degli edifici ed alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi o le ACER provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, così come previsto dalla legge regionale n. 24 del 24 agosto del 2001, art. 41 comma 2 e 2-bis, ovvero direttamente le ACER se proprietarie degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi. Tutti gli interventi debbono essere ricompresi all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.

3. Gli enti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.

4. Gli enti attuatori hanno la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento. In particolare gli enti attuatori provvedono:

a. alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);

b. all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle amministrazioni competenti;

c. all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;

d. all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;

e. all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;

f. all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo. Per importi inferiori ad un milione di euro il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori, mentre per importi inferiori ai trecentomila euro il certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori sostituisce il collaudo tecnico amministrativo;

g. a trasmettere le dovute informazioni richieste all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;

h. al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.

i. alla conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento finanziato con le risorse del D.L. 74/2012, che dovrà essere esibita a richiesta dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012.

5. I comuni che si avvalgono delle ACER per la realizzazione degli interventi devono approvare i progetti esecutivi entro 30 giorni dalla data di acquisizione agli atti degli stessi.

6. L'istruttoria tecnica dei progetti degli interventi di cui al Programma verrà effettuata dal personale dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 12 del 5 maggio 2017 e di quanto contenuto negli articoli seguenti.

7. Il visto di congruità tecnico-economica della spesa per ogni singolo intervento verrà predisposto dal personale tecnico dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma - 2012, vistato dal responsabile del Programma di attuazione delle O.O.P.P. e dei B.B.C.C. e dal dirigente del Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e il Contezioso della suddetta Agenzia.

8. A seguito della formalizzazione del visto di congruità tecnico-economica di ogni singolo intervento verrà adottato uno specifico Decreto del Commissario per l'assegnazione definitiva delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento.

9. La Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 periodicamente procede alla revisione del Programma su specifica richiesta dei soggetti attuatori, per adeguare lo stesso alle eventuali esigenze che nel frattempo si sono modificate.

10. I soggetti attuatori possono presentare richieste di rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma anche incrementando gli importi già indicati, specificandone le motivazioni, o indicando la fonte dalla quale vengono attinte le risorse aggiuntive necessarie. La rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma potrà essere accolta a condizione che:

- l'importo complessivo delle risorse assegnate all'ente per tutti gli interventi rimanga invariato;

- per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già ottenuto la congruità della spesa, il soggetto attuatore potrà chiedere la rimodulazione esclusivamente delle somme derivanti dalla differenza tra l'importo previsto a Programma e quello derivante dalla congruità della spesa;

- per gli interventi previsti a Programma che abbiano avuto l'assegnazione delle risorse, siano stati già stati appaltati, le somme derivanti dal ribasso d'asta o da altre economie potranno essere oggetto di rimodulazione e destinate ad altri interventi solo quando l'intervento si sia concluso con verbale di ultimazione stato finale dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal R.U.P.

11. Le liquidazioni degli acconti dei contributi relative agli interventi inseriti nel Programma vengono istruite e predisposte dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012.

12. Le disposizioni del Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall'art. 216, e chiarito dal comunicato ANAC del 3 maggio 2016, si applicano ai soli interventi per i quali i bandi e gli avvisi di gara siano stati pubblicati a partire dal 20 aprile 2016, ovvero le lettere di invito alle ditte partecipanti alla procedura negoziata siano state inviate a partire dalla medesima data.


Articolo 2 - Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma 2012

1. Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle "valutazioni di sicurezza" e della progettazione degli interventi del Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, che usufruiscono di contributi pubblici e per i quali sono previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o nuova costruzione, sono di seguito sinteticamente descritte.

2. Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Parte II, nonché dal D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", dalla circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, del C.S.LL.PP. 'Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008' e dalla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), dal D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2012 n. 122, dal "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dal relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, oltre che dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.

2.bis Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche e di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018, data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda ed alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al punto precedente. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

3. L'azione sismica nel sito di riferimento dovrà in particolare tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale, ove disponibili.

4. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.

5. Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo.

6. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno e della relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso.

In particolare andranno:

a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di fatiscenza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;

b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;

c) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;

d) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

7. I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo e riferiti allo stesso immobile, con la previsione di realizzazione di eventuali stralci funzionali, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza complessiva.

8. Si intende per stralcio funzionale l'opera autonoma il cui importo dei lavori è superiore a euro 40.000,00 e per il quale, conseguentemente, si rende necessaria una procedura di gara per la scelta del contraente.

9. Nei casi di beni culturali sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.

10. Nei casi di edifici in muratura, gli interventi strutturali oggetto della procedura devono essere prioritariamente finalizzati:

a) a riparare i danni e i dissesti in atto;

b) ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;

c) ad eliminare gli indebolimenti locali;

d) a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;

e) a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari;

f) saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente;

g) dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura;

h) nell'ipotizzare gli interventi, saranno da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, sarà da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).

11. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

a) alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;

b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

c) alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

12. Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

13. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire, nel caso degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, nel caso di edifici non soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004. Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito, gli interventi di miglioramento sismico dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.

14. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011.

15. I computi metrici estimativi dei progetti di cui agli articoli seguenti dovranno essere elaborati utilizzando l'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 il cui aggiornamento è stato approvato con Delib.G.R. dell'Emilia-Romagna 9 aprile 2018, n. 512.

16. I soggetti attuatori sono tenuti ad applicare l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui al punto precedente. Può essere transitoriamente utilizzato l'elenco regionale dei prezzi di cui alla precedente Delib.G.R. n. 1048/2012 e s.m.i. anche dopo l'entrata in vigore dell'aggiornamento, per i progetti esecutivi da porre a base di gara entro il 31/12/2018.

17. Non sono ulteriormente finanziabili interventi già conclusi e collaudati.

18. Per la realizzazione degli interventi su edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (edifici con esito di agibilità "B" o "C") si dovrà conseguire la riparazione del danno mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, così come modificate dal D.M. 17 gennaio 2018.

19. Per la realizzazione degli interventi su edifici totalmente inagibili (esito di agibilità "E") si dovrà conseguire il ripristino con miglioramento sismico, ai sensi del punto 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, così come modificate dal D.M. 17 gennaio 2018, con il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quella richiesta ad una nuova costruzione, in termini di accelerazione.

20. Nel caso di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativo "E3", qualora non siano ritenuti, da parte del soggetto attuatore, opportuni interventi di miglioramento o adeguamento sismico, i soggetti attuatori possono procedere alla demolizione e ricostruzione degli edifici.

21. Gli interventi su edifici soggetti a tutela prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. devono acquisire prima dell'ottenimento del visto di congruità tecnico-economica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto da parte del MiBACT, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

22. Nel caso di immobili con esito di agibilità "E" è consentita anche una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in riparazione, ripristino o ricostruzione di un numero diverso di unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti a parità di superficie complessiva, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

23. Nel caso di fabbricati comprendenti anche superfici utili non destinate ad edilizia residenziale pubblica, ma comunque di proprietà pubblica comunale, in relazione alle quali il Comune non accede ad altre forme di finanziamento per il ripristino post-sisma né intende intervenire con fondi propri, ai soggetti attuatori è consentito, previa stipula di accordi o convenzioni con i Comuni proprietari, di destinare parte del contributo concesso, valutato in relazione alle superfici residenziali pubbliche, alla riparazione e ripristino di tali porzioni, con recupero ad alloggio o ad usi comuni, al fine di non compromettere la sicurezza globale e la funzionalità complessiva dell'edificio con un intervento

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Allegato C - Modulistica per la gestione del programma

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