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Sent.C. Stato 20/07/2004, n. 5249

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1. Strada - Lavori di sistemazione e allargamento - Spostamento di tubazioni idriche - Onere del gestore del servizio.
1. Quando si debba procedere a lavori di sistemazione ed allargamento stradale e per la loro esecuzione si renda necessario spostare tubazioni di acquedotto ricadenti in proprietà privata esterna al demanio stradale ma interessanti la strada stessa, l'onere di tale spostamento grava sul gestore del servizio, ai sensi dell'art. 28, c.2 del nuovo Codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

1a. - Ved. Cass. 14 luglio 2004 n. 13087 R
(Cod.strad., D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 28, c. 2) R

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