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Deliberaz. G.P. Trento 29/03/2018, n. 512

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 12.3 - "Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione fra imprenditori".
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5023052 7205175
Testo del documento


Omissis


LA GIUNTA PROVINCIALE


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5023052 7205176
Valorizzazione della filiera del porfido con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori


1. Disciplina relativa alle nuove concessioni di porfido


1.1. Consorzio o diverso soggetto formato da più imprese

a) Quando il concessionario è un consorzio, anche costituito in forma di società consortile, o un soggetto costituito da più imprese e munito di personalità giuridica, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale tout-venant e del materiale grezzo (materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle) non operano con riferimento ai consorziati, ai soci consorziati o nei confronti delle imprese costituenti il nuovo soggetto. In sede di offerta, il consorzio o il soggetto formato da più imprese indica per quali consorziati, soci o imprese concorre, e i divieti non operano solo con riferimento ai consorziati, ai soci consorziati o alle imprese per i quali il consorzio o il nuovo soggetto ha indicato di concorrere.

b) L’obbligo di lavorazione con propri dipendenti posto in capo al concessionario dalla legge in materia di cave è assolto anche quando la lavorazione è eseguita dai dipendenti dei consorziati, dei soci consorziati o dai dipendenti delle imprese costituenti il nuovo soggetto di cui alla lettera a); il piano occupazionale presentato in sede di gara tiene conto anche del personale - di cui ci si intende avvalere ai fini della lavorazione - dei consorziati, dei soci consorziati o delle imprese per i quali il consorzio o il nuovo soggetto ha indicato di concorrere.

c) Le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 28 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, “Disciplina dell’attività di cava”, di seguito denominata legge provinciale sulle cave, e le sanzioni previste dall'articolo 29 della legge medesima si applicano al concessionario anche quando la violazione è compiuta da uno dei consorziati, dei soci o dalle singole imprese costituenti il soggetto di cui alla lettera a).


1.2. Contratti fra concessionari e altre imprese per l’esecuzione unitaria di una o più attività oggetto della concessione

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