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Sent. C. Cass. 13/09/2004, n. 18361

50225 50225
1. Geometri - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi dovuti ex art. 15 L. 49/144.

1. Per il disposto dell'art. 15 della L. 2 marzo 1949 n. 144, sugli onorari dei geometri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che faccia richiesta degli «interessi legali», gli interessi suddetti ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che si renda necessaria la specifica invocazione delle norme suddette.

1. La stessa regola va applicata agli ingegneri ed architetti, per i quali l'art. 9, 4° c. della L. 2 marzo 1949 n. 143 contiene, per gli interessi, disposizione identica a quella dell'art. 15 L. 49/144.


(L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 15) R

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