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Sent. C. Cass. 02/07/2004, n. 12127

50171 50171
1. Edilizia ed urbanistica - Programma di fabbricazione - Equiparabile al piano regolatore generale sino all'approvazione di questo - Anche per eventuali varianti.
1. Superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale per effetto della sentenza della C. cost. 20 marzo 1978 n. 23, al primo, fin quando non è approvato il secondo dall'organo di controllo dell'ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, anche per le eventuali varianti apportate - com'è desumibile dall'art. 25 L. 28 febbraio 1985 n. 47 che prevede l'approvazione degli strumenti attuativi in variante degli strumenti urbanistici generali - con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti alla proprietà privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione - o da quella della variante ad esso - mediante affissione nell'albo pretorio, parte integrante dei regolamenti edilizi locali.


(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 25) R

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