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Sent. C. Cass. 21/07/2004, n. 13500

50081 50081
1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione tempestiva - Obbligo dell'impresa - Fatti noti documentabili nel verbale di consegna (o ripresa) dei lavori - Obbligo di iscrizione dell'impresa.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, con riguardo alle pretese ricollegabili all'esecuzione dell'opera che comportino anche un aumento della somma dovuta dall'Amministrazione in corrispettivo della detta esecuzione, l'appaltatore deve proporre riserva, nella forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso che l'Amministrazione committente deve conoscere, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il costo dell'opera. Infatti, l'onere della riserva ha la sua ragione d'essere nella tutela della P.A. che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto tardiva la riserva, per fatti già noti, iscritti solo nel primo stato di avanzamento dei lavori, ma non anche nel verbale di consegna dei lavori, o in quello di ripresa degli stessi, anche se tali verbali non rientrano tra i documenti contabili elencati dall'art. 38 R.D. 1895/350, applicato «ratione temporis», ma poi debbono essere riversati, quanto prima, nel registro di contabilità).

Ved. Cass. 1° dicembre 1999 n. 13399 R; 28 dicembre 1993 n. 12863 R; 19 maggio 1989 n. 2395 R; 15 dicembre 1982 n. 6911. [R=W15D826911] - Le disposizioni sulle riserve sono rimaste praticamente invariate anche dopo l'introduzione della nuova normativa sui lavori pubblici degli anni '94 e seguenti, come può osservarsi confrontando gli artt. 53, 54 e 64 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 con i corrispondenti artt. 164, 165 e 174 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Sull'obbligo dell'appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande nel proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. 1895/350) ved. Cass. 21 gennaio 2004 n. 13500 [R=W21GE0413500] (Sulla valutazione della tempestività delle riserve); 18 settembre 2003 n. 13734 R (L'appaltatore, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 1895/350, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità e in altri documenti); 12 settembre 2003 n. 13440 R (La mancata tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, ne comporta la decadenza dal diritto al pagamento a norma dell'art 54 del R.D. 1895/350 e preclude la proposizione dell'azione di arricchimento); 28 maggio 2003 n. 8532 R (Ai sensi dell'art. 64 R.D. 1895/350 il conto finale, se non è firmato dall'appaltatore nel termine previsto o se viene firmato ma senza la conferma delle riserve già formulate, deve ritenersi accettato a meno che l'appaltatore provi una sua diversa volontà); C. Stato IV 17 aprile 2003 n. 2007 [R=WCS17A032007] (Le riserve tempestivamente iscritte nel registro di contabilità e confermate nel conto finale dei lavori, non costituiscono intimazione di pagamento e non equivalgono a costituzione in mora dell'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1219 Cod. civ.); Cass. 14 marzo 2003 n. 3824 R (L'intempestiva iscrizione delle riserve dell'appaltatore nel registro di contabilità ne comporta la decadenza a condizione che l'Amministrazione appaltante abbia regolarmente rilevato e contestato detta intempestività); 6 dicembre 2002 n. 17335 R (L'appaltatore che intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l'onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni; e poi confermarle nello stato finale); 16 maggio 2002 n. 7181 R (Riguardo alle riserve formulate dall'appaltatore nel registro di contabilità non tempestivamente, l'ente appaltante non può rinunziare alla decadenza delle stesse); 6 dicembre 2000 n. 15485 R [1. Per valutare la tempestività delle riserve si deve individuare l'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità e stabilire se il momento dell'iscrizione rientri nell'ambito temporale fissato dalla norma (art. 54 R.D. 1895 n. 350). - 2. L'obbligo di immediata riserva sussiste anche con riguardo ai così detti «fatti continuativi»]; 3 novembre 2000 n. 14361 R [L'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi ma diventa operante solo se l'amministrazione eccepisce la decadenza delle riserve]; 4 agosto 2000 n. 10261 R (Obbligo dell'impresa, che intenda contestare la contabilizzazione dei lavori o richiedere compensi a qualsiasi titolo, di iscrivere riserva nel registro di contabilità e poi confermarla nel conto finale nei modi e termini fissati dagli artt. 54 e 64 del R.D. 1895 n. 350 e dell'art. 26 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063); 24 marzo 2000 n. 3525 R (Obbligo dell'impresa di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità; in assenza di questo, sua «facoltà» e non «obbligo» di inserire riserve in altri documenti contabili - come libretto delle misure o giornale dei lavori - che però non saranno efficaci se non vengano poi ripetute nel registro di contabilità ex artt. 53, 54 e 89 R.D. 1895 n. 350); 11 febbraio 2000 n. 1515 R (Obbligo della tempestiva denuncia dell'appaltatore, mediante iscrizione nel registro di contabilità, di oneri e danni subiti anche per fatti continuativi, e necessità della successiva ma anch'essa tempestiva, quantificazione delle sue richieste); 1° dicembre 1999 n. 13399 R (L'onere della riserva - che sussiste anche al solo insorgere di situazioni dannose - ha il fine di mettere le necessarie verifiche e di valutare l'opportunità del mantenimento oppure del recesso dal contratto di appalto); 18 febbraio 1999 n. 1347 R (Sulle conseguenze, ex art. 64 del Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, della firma del conto finale senza conferma delle riserve); 26 agosto 1997 n. 8014 R (Nel caso che l'appaltatore non iscriva con tempestività le riserve nel registro di contabilità incappando in decadenza, l'Amministrazione non può rinunziare a questa) e, contra, Cass. 17 febbraio 1987 n. 1697 R e 23 maggio 1986 n. 3448 R; Cass. 16 giugno 1997 n. 5373 R (L'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e nel conto finale è necessaria solo per le istanze concernenti contabilizzazione del corrispettivo; mentre per la revisione prezzi è sufficiente la richiesta prima della firma del certificato di collaudo); 30 maggio 1997 n. 4851 R e 19 marzo 1991 n. 2933 R (Non vi è obbligo di iscrizione delle riserve per questioni su decorrenza e misura di interessi per ritardato pagamento); 24 gennaio 1997 n. 746 R e 15 aprile 1992 n. 4563 R e 19 maggio 1989 n. 2395 R e 11 gennaio 1988 n. 68 R e 12 aprile 1986 n. 2599 R (L'obbligo di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità da parte dell'appaltatore sussiste anche per fatti c.d. continuativi); 7 dicembre 1996 n. 10920 R; 22 luglio 1996 n. 6569 R (L'onere d'iscrizione delle riserve sussiste anche per contabilità provvisoria ma non informe od irricostruibile); 28 dicembre 1993 n. 12863 R e 25 novembre 1988 n. 6332 R (Termine per l'inserimento delle riserve in contabilità); 28 dicembre 1993 n. 12863 c.s. (L'onere delle riserve ex art. 54 R.D. 1895 n. 350 sussiste anche per la richiesta di equo compenso); 16 settembre 1992 n. 10582 R; 15 aprile 1992 n. 4563 R (Sono inammissibili le riserse per tangenti pagate alla mafia); 19 marzo 1991 n. 2934 R; 6 ottobre 1990 n. 9830 R (L'onere delle riserve sussiste anche per contestazioni tecniche o giuridiche); 13 marzo 1989 n. 1255 R e 9 aprile 1988 n. 2814 R (Onere delle riserve non sussiste per dolo o colpa dell'Amministrazione; eccezioni); S.U. 4 marzo 1988 n. 2247 R (Per gli scavi in roccia «extra dura» la riserva va formulata ad ogni contabilizzazione perché non si tratta di fatti continuativi); Cass. 26 giugno 1987 n. 5629 R delle riserve non sussiste per richieste estranee alla gestione dell'appalto o relative agli interessi moratori); 12 giugno 1987 n. 5126 R (Onere delle riserve sussiste anche per danni di forza maggiore o danni per fatto del terzo); 14 gennaio 1987 n. 173 R (Le riserve vanno iscritte nel registro di contabilità; le richieste negli ordini di servizio o nel libretto delle misure hanno valore di semplici annotazioni).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 38)[R=RD25MA95]

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