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Sent. C. Stato 12/05/2004, n. 2985

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Decorrenza - Individuazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Solo per motivi di legittimità e non di merito.
1. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministro dei beni culturali ed ambientali può annullare il nullaosta rilasciato per edificazione in zone protette come bellezze naturali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, decorre non dalla data di presentazione agli organi periferici ma dal giorno in cui il detto nullaosta completo della relativa documentazione perviene al protocollo del Ministero. 2. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministro dei beni culturali ed ambientali può annullare il nullaosta rilasciato per edificazione in zone protette come bellezze naturali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, attiene alla adozione del provvedimento di annullamento da parte del Ministero con esclusione del tempo per la sua comunicazione o notifica; è perciò irrilevante che la notifica dell'atto di annullamento al privato titolare del nullaosta regionale avvenga dopo la scadenza del suddetto termine di 60 gg. 3. Il Ministero può disporre l'annullamento del nullaosta regionale, con adeguata motivazione, in seguito ad un controllo di legittimità - su eventuale eccesso di potere per difetto di istruttoria o di motivazione - ma non di merito; e quindi non può procedere al riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali della Regione.

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2004 n. 70 R
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82; R L. 8 agosto 1985 n. 431) R (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82; L. 8 agosto 1985 n. 431)

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