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Sent.C. Stato 18/03/2004, n. 1427

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Pubblicità delle sedute - Principio inderogabile - Limiti.
1. La pubblicità delle sedute di gara per gli appalti di lavori pubblici è principio inderogabile almeno nella fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta e della loro apertura; bisogna però distinguere fra procedure di aggiudicazione automatica (asta pubblica e licitazione privata) e procedere nelle quali è prevista una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più conveniente; infatti nelle prime si ha una pubblicità totale per consentire a tutti i concorrenti il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara mentre nelle seconde (in particolare l'appalto concorso, a cui è assimilabile la licitazione privata con l'offerta economicamente più vantaggiosa), dopo le fasi preliminari pubbliche di verifica dei plichi presentati e della documentazione in essi contenuta, la successiva fase di valutazione tecnico-qualitativa - dovendosi evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice - si deve svolgere in seduta riservata.

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