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Sent. C. Cass. 07/11/2003, n. 16732

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazione - Va considerata nuova costruzione.
1. La sopraelevazione anche se di ridotte dimensioni comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti e quindi anche per la disciplina delle distanze come nuova costruzione.

1. Conforme a Cass. 24 maggio 2000 n. 6809 R 1a. (DIST.14) - Sull’obbligo di osservanza delle norme sulle distanze legali anche in caso di sopraelevazione ved. C. Stato IV 25 settembre 2002 n. 4927 R (Per la soprelevazione costruita a distanza dal ciglio dell’autostrada - all’esterno di un centro abitato - inferiore a quella stabilita dal D.M. 1° aprile 1968 non può essere rilasciata concessione edilizia in sanatoria); Cass. 3 luglio 2001 n. 8989 R (La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine); 8 gennaio 2001 n. 200 [R=W8GE01000](In caso di sopraelevazione anche il preveniente, al pari del prevenuto, deve osservare la sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa del Codice civile); 24 maggio 2000 n. 6809 in GIU 2/00, 513 (La sopraelevazione va sempre considerata a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini delle distanze, come nuova costruzione); C. Stato V 19 ottobre 1999 n. 1565 R(Le disposizioni dell’art. 9, 2° comma, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 R sull’obbligo di mantenere una distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applicano anche alle sopraelevazioni); Cass. 22 febbraio 1999 n. 1474 R (L’obbligo di rispetto delle distanze anche per le soprelevazioni sussiste anche in caso di ridotta dimensione del manufatto); 22 ottobre 1998 n. 10482 R (Riguardo alle distanze, per le soprelevazioni sono applicabili i Regolamenti locali e non l’art. 885 Cod. civ.); 1° luglio 1997 n. 5839 R (Sui requisiti della soprelevazione); 11 giugno 1997 n. 5246 R(Le norme sulle distanze fra costruzioni sono applicabili anche per le soprelevazioni); 22 febbraio 1996 n. 1362 R; 26 maggio 1995 n. 5892 R (Norma regolamentare sopravvenuta sul principio della prevenzione, integrativa del Codice civile, applicabile anche alla sopraelevazione); 17 maggio 1994 n. 4803 R(Obbligo di rispetto, da parte del preveniente, della disciplina urbanistica più restrittiva, sopravvenuta, riguardante il principio della prevenzione); 27 settembre 1993 n. 9726 R (Principio della prevenzione applicabile alla sopraelevazione - Ammissibilità della sopraelevazione in aderenza sulla verticale della costruzione preesistente); 17 ottobre 1992 n. 11434 R (Osservanza, per la sopraelevazione, di distanza proporzionale alle altezze degli edifici); 22 aprile 1992 n. 4799 R [Nel caso di sopraelevazione la distanza tra edifici vicini, ai sensi dell’art. 17, 1° c., lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765,R non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire; dove l’altezza è riferita alla parte dell’edificio da realizzare e non all’intero corpo di fabbrica sopraelevato).
(Cod. civ. art. 873)

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