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Sent. C. Stato 14/10/2003, n. 6259

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Adeguata motivazione - Criterio. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo - Parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - Ex art. 32 L. 1985/47 - Necessità.
1. Il termine perentorio di 60 gg. stabilito dall’art. 82, c. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nel testo modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 si riferisce solo all’adozione del provvedimento del Ministero competente che annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta; resta esclusa da detto termine la successiva fase di comunicazione o notificazione, che può perciò effettuarsi anche dopo la sua scadenza. 2. Per la concessione del nulla osta alla costruzione di opera edile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è necessaria una congrua motivazione, con la ricostruzione dell’iter logico seguito, tale da consentire l’esecuzione di tutti i lavori previsti in progetto, considerati nel loro insieme e ritenuti, con adeguate giustificazioni, non lesivi dei cd. valori paesaggistici. 3. Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere - previsto dall’art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 - dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione.

1a. e 2a. (ATED-VIN.1) - Ved. Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738]
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c. 9; L. 8 agosto 1985 n. 431) R (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 32)

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