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Sent. C. Cass. 22/08/2003, n. 12342

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Vendita separata dell’unità abitativa e dell’area per parcheggio - Legittimità.
1. Il diritto reale d’uso riconosciuto, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 765 del 1967, a vantaggio dell’unità abitativa ed a carico dell’area accessoria destinata a parcheggio (nella fattispecie, un box appartenente a tale area) esclude che la suddetta area divenga oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità abitative, atteso che la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, non imponendo la cessione in proprietà di esse unitamente a quella dell’unità abitativa (realizzandosi le finalità di interesse pubblico solo con l’imposizione del vincolo di destinazione ed il riconoscimento del diritto reale d’uso), non incide sul potere di disporre delle dette aree separatamente dall’unità abitativa, consentendo, quindi, pur nel rispetto del vincolo, di riconoscere, su di esse, la titolarità del diritto di proprietà in capo a soggetti diversi da coloro che ne hanno il godimento.

1a. (ATED-PARK) - Ved. Cass. 18 marzo 2003 n. 11261 [R=W18M0311261]
(L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18)

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