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Sent. C. Stato 21/08/2003, n. 4699

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante generale - Motivazione non necessaria - Variante specifica - Motivazione necessaria.
1. Per una variante generale al piano regolatore non è necessaria una specifica motivazione essendo sufficiente l’accertata esistenza di problematiche, anche di ordine generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie o illogiche, che incidano in senso negativo sulle condizioni di vita dell’intera cittadinanza (quali, ad esempio, quelle dei parcheggi, della viabilità, del verde pubblico, ecc.); per varianti con finalità specifiche e oggetto circoscritto è invece necessaria una motivazione specifica ed una particolarmente attenta istruttoria.

1a. (PIANI-PR.5) - Sulla variante al piano regolatore generale ved. C. Stato IV 26 maggio 2003 n. 2827 R [La variante ad un piano regolatore deve essere motivata quando le nuove scelte incidono su legittime aspettative del privato (come quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione)]; IV 6 maggio 2003 n. 2386 R (Per variazioni al piano regolatore non occorre, di regola, una motivazione specifica che tenga conto delle richieste dei privati ed è sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione del piano regolatore generale; occorre al contrario una adeguata motivazione qualora la variante si riferisca ad un determinato terreno o incida su aspettative assistite da particolare tutela o da speciale affidamento); IV 14 dicembre 2002 n. 6917 R (Qualora al piano regolatore generale venga apportata una variante occorre una motivazione specifica solo nel caso che essa incida su fondate aspettative dei proprietari interessati, determinate dall’esistenza di un piano di lottizzazione approvato o di una concessione edilizia già rilasciata in loro favore); V 29 novembre 2002 n. 6546 R (Sulla deliberazione di una variante al P.r.g. è competente il Consiglio - e non la Giunta - comunale); V 7 ottobre 2002 n. 5295 R (L’approvazione di una variante al P.r.g. che sia condizionata all’avvenuta esecuzione di opere decade se quelle opere non vengano eseguite nel tempo stabilito); IV 25 settembre 2002 n. 4907 R (1. Le varianti ai P.r.g. possono distinguersi in specifiche, normative e generali - 2. Per le varianti al P.r.g. destinate alla tutela dell’ambiente non occorre una specifica motivazione); IV 5 luglio 2002 n. 3695 R (Sui limiti alla facoltà discrezionale del Comune di modificare il P.r.g. senza obbligo di particolare motivazione).

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