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Sent. C. Cass. 28/05/2003, n. 8532

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Conto finale - Firmato con ritardo o senza conferma delle riserve - Conseguente presunzione di accettazione del conto finale.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’art. 64 R.D. n. 350 del 1895, ai sensi del quale se l’appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine previsto o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità detto conto finale deve ritenersi come definitivamente accertato, pone una presunzione di accettazione del conto di carattere relativo, in quanto tale superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto di riserva; e tale presunzione sussiste sia nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del conto finale che in quella di mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità, non consentendo né la lettera né lo spirito della norma regolamentare di porre una distinzione tra dette ipotesi.

1. Conf. Cass. 18 febbraio 1999 n. 1347 R 1a. (RIS.1) - Si premette che le disposizioni sulle riserve sono rimate praticamente invariate anche dopo l’introduzione della nuova normativa sui lavori degli anni ‘94 e seguenti, come può osservarsi confrontando gli artt. 53, 54 e 64 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95] con i corrispondenti artt. 164, 165 e 174 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. R Sull’obbligo dell’appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande nel proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350) ved. C. Stato IV 17 aprile 2003 n. 2007 [R=WCS17A032007] (Le riserve tempestivamente iscritte nel registro di contabilità e confermate nel conto finale dei lavori, non costituiscono intimazione di pagamento e non equivalgono a costituzione in mora dell’amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1219 Cod. civ.); Cass. 14 marzo 2003 n. 3824 R (L’intempestiva iscrizione delle riserve dell’appaltatore nel registro di contabilità ne comporta la decadenza a condizione che l’Amministrazione appaltante abbia regolarmente rilevato e contestato detta intempestività); 6 dicembre 2002 n. 17335 R (L’appaltatore che intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l’onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni; e poi confermarle nello stato finale); 16 maggio 2002 n. 7181 R (Riguardo alle riserve formulate dall’appaltatore nel registro di contabilità non tempestivamente, l’ente appaltante non può rinunziare alla decadenza delle stesse); 6 dicembre 2000 n. 15485 R [1. Per valutare la tempestività delle riserve si deve individuare l’esatto momento in cui l’appaltatore ne ha effettuato l’iscrizione nel registro di contabilità e stabilire se il momento dell’iscrizione rientri nell’ambito temporale fissato dalla norma (art. 54 R.D. 1895 n. 350). - 2. L’obbligo di immediata riserva sussiste anche con riguardo ai così detti fatti_continuativi ; 3 novembre 2000 n. 14361 R [L’onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull’appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi ma diventa operante solo se l’amministrazione eccepisce la decadenza delle riserve]; 4 agosto 2000 n. 10261 R (Obbligo dell’impresa, che intenda contestare la contabilizzazione dei lavori o richiedere compensi a qualsiasi titolo, di iscrivere riserva nel registro di contabilità e poi confermarla nel conto finale nei modi e termini fissati dagli artt. 54 e 64 del R.D. 1895 n. 350 e dell’art. 26 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063); 24 marzo 2000 n. 3525 (Obbligo dell’impresa di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità; in assenza di questo, sua facoltà e non obbligo di inserire riserve in altri documenti contabili - come libretto delle misure o giornale dei lavori - che però non saranno efficaci se non vengano poi ripetute nel registro di contabilità ex artt. 53, 54 e 89 R.D. 1895 n. 350).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 64)

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