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Deliberaz. G.R. Umbria 19/09/2018, n. 1024

Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione" e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

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Documento istruttorio

Oggetto: Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e sue successive modifiche e integrazioni, ha stabilito, tra l'altro, la competenza delle Regioni per la disciplina di alcuni aspetti inerenti la gestione degli scarichi di acque reflue in acque superficiali ed in pubblica fognatura. In particolare, nella parte terza del decreto, si stabilisce che gli scarichi vengano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici (articolo 101) e disciplina altresì gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, sul suolo e in corpo idrico superficiale (articoli da 102 a 108), infine stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico (articoli 124 e 125). Il decreto ha affidato poi alle Regioni la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del medesimo decreto.

La Regione Umbria ha disciplinato la materia nel 2007, con l'approvazione e la pubblicazione della Delib.G.R. 9 luglio 2007, n. 1171 avente per oggetto: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione". La Direttiva tecnica così approvata è stata costantemente aggiornata con:

- la Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 1904 (pubblicata nel B

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Direttiva Tecnica Regionale - Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Testo direttiva scarichi


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina sul territorio della Regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.

2. Resta fermo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n. 185 concernente il riutilizzo delle acque reflue ed eventuali successive modifiche e integrazioni e quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.

3. La presente direttiva tecnica recepisce le disposizioni contenute nel:

- DPR 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" nei confronti delle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005;

- DPR 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.";

- legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate." (di seguito L.R. 1/2015);

- legge regionale 2 aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" (di seguito L.R. 10/2015).


Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

d) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.

e) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

f) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 4 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo recapito.

g) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue industriali le acque reflue di cui alla lett. f) del presente comma.

i) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopracitati requisiti le acque reflue saranno inserite, a seconda dei casi, nella categoria delle "domestiche" o delle "industriali".

j) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'art. 9 della presente direttiva.

k) Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

l) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc). Sono invece esclusi i sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.

m) Autorità competente in materia di scarichi: la Regione Umbria per gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e l'AURI per gli scarichi in pubblica fognatura; i Comuni per le certificazioni degli scarichi domestici non in pubblica fognatura.

n) AURI: Autorità Unica per i Rifiuti e Idrico, ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

o) Autorizzazione allo scarico o Autorizzazione: autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

p) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).

q) Decreto legislativo (di seguito anche "Decreto"): il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

r) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.

s) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

t) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.

u) Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito "gestore SII"): il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nei sub-ambiti in cui è ripartito l'ambito territoriale ottimale del territorio regionale.

v) Insediamenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati in zone non servite da pubblica fognatura.

w) Nuclei abitati: insediamenti, serviti anche da pubblica fognatura, che non raggiungono la consistenza di un agglomerato di 50 AE.

x) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

y) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e/o delle reti fognarie.

z) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del Decreto legislativo.

aa) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati. Si intendono scarichi esistenti anche quelli entrati in esercizio dopo il 13 giugno 1999 e autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del Decreto legislativo e quelli in esercizio alla data del 13 giugno 1999 che, ancorché non autorizzati, hanno richiesto l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2004 e l'hanno ottenuta. Vengono altresì considerati scarichi esistenti e quindi conformi al regime autorizzativo vigente, anche gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie provenienti da edifici isolati in possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire nel quale, alla data del 4 luglio 2012 (data di entrata in vigore della direttiva approvata con Delib.G.R. 424/2012), siano state valutate le modalità di scarico dei reflui domestici.

bb) Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.

cc) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.

dd) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

ee) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.

ff) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente direttiva.

gg) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissioni possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

hh) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura.

ii) Case di caccia di ungulati: locali destinati alle operazioni di primo trattamento (eviscerazione, iugulazione e sezionamento) di capi cacciati da soggetti autorizzati iscritti regolarmente nei registri dei vari Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), destinati ad esclusivo autoconsumo, fino ad un massimo di 50 capi complessivi/giorno. Sono escluse dalla definizione le abitazioni civili in cui l'autoconsumo è limitato a 10 capi/giorno, per un valore pari a 2,5 Abitanti Equivalenti.

2. Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale si intende per:

a) Autorizzazione unica ambientale o AUA: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, tra cui l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del Decreto Legislativo.

b) Autorità competente: la Regione Umbria, ai sensi della L.R. 10/2015 quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010 n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

c) Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Per il procedimento di autorizzazione agli scarichi, il soggetto competente coincide con l'Autorità competente in materia di scarichi di cui al comma 1 lettera m).

d) Gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

e) Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

f) Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente.

g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.


Art. 3 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all'allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L'Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui sopra.

3. Tutti gli scarichi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto stabilito dalla L.R. 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La certificazione, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico, è ammissibile se redatta sull'apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1).

4. L'autorizzazione è rilasciata al titolare o Gestore dell'attività da cui origina lo scarico conformemente a quanto previsto nella presente direttiva.

5. Tutte le autorizzazioni allo scarico sono gestite attraverso l'apposito "Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali" di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque - aggiornamento 2016-2021 (di seguito PTA2).


Art. 4 - Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dai gestori SII ed approvati dall'AURI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dai gestori SII.

3. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali è rilasciata dalla Regione con l'AUA e non sostituisce il nulla osta all'allaccio del gestore SII, che deve precedere l'effettivo scarico.

4. La verifica di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è di competenza e responsabilità del gestore SII. Il gestore accetta le dichiarazioni di assimilazione solo se redatte sull'apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B2).

5. Il gestore SII adegua, entro 120 giorni dall'approvazione della presente direttiva, il proprio regolamento e l'AURI lo approva ed aggiorna la carta dei servizi all'utenza ai contenuti della presente direttiva, fermo restando quanto segue:

a) gli eventuali valori limite sono adottati, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di a

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