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Sent. C. Cass. 05/05/2003, n. 6751

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Appositi spazi nelle nuove costruzioni e nelle aree di loro pertinenza (1 m2/20 m3) - Derogabilità - Divieto - Anche dopo L. 85 n. 47. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Appositi spazi - Trasferimento - Condizioni.
1. L'art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto all'art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che «nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione», pone un vincolo pubblicistico di destinazione, avente carattere di realità, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio resta immutato anche dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che l'art. 26, u.c., di detta legge, nello stabilire che «gli spazi di cui all'art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 Cod.civ.», non ha portata innovativa, ma assolve soltanto alla funzione di esplicitare la regola, già evincibile nella norma interpretata, secondo cui i suddetti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti separati, fermo però rimanendo quel vincolo pubblicistico. 2. In tema di parcheggi condominiali, il trasferimento del regime giuridico degli spazi, secondo la destinazione impressa dalla concessione, su altre aree idonee a tale utilizzazione, può avvenire soltanto mediante il rilascio di una nuova concessione in variante e non mediante atto unilaterale del costruttore-venditore o atti privati di disposizione.

1. Conf. Cass. S.U. 18 luglio 1989 n. 3363.[R=W18L893363] 2. Ved. Cass. 3 luglio 1999 n. 6894 R 27 dicembre 1994 n. 11188 R 1a. e 2a. - Ved. Cass. 3 aprile 2003 n. 5157 R
(Cod.civ. artt, 817, 818, 819; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies; R L. 6 agosto 967 n. 765, art. 18;R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 u.c.)R

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