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Sent. C. Cass. 03/04/2003, n. 5157

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Spazi appositi - Compresi nel prezzo pattuito per la compravendita dell'appartamento.
1. In tema di vincoli di destinazione a parcheggi degli appositi spazi delle nuove costruzioni, qualora il giudice di merito con apprezzamento incensurabile abbia ritenuto automaticamente esteso anche alle quote indivise del bene pertinenziale de quo l'atto di disposizione del relativo immobile, il prezzo pattuito per la relativa compravendita deve ritenersi ricomprendere anche la parte di prezzo relativo alla quota di pertinenza, senza che l'alienante possa vantare pretese ad un'integrazione di esso.

1a. Sull'attività edilizia relativa ai parcheggi ved. Cass. pen. III 18 febbraio 2002 n. 6518 [R=WP18F026518] (Sul presupposto alla deroga al regime concessorio previsto dalla L. 24 marzo 1989 n. 122 per la realizzazione di parcheggi per auto su aree di pertinenza ad un immobile preesistente); Cass. 1° agosto 2001 n. 10459 R (Destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni); Cass. 28 marzo 2001 n. 4530 R (Per il vincolo pertinenziale degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni, è irrilevante che queste abbiano destinazione commerciale o abitativa); 11 gennaio 2001 n. 341 R (Le parti possono disporre delle aree per parcheggi separatamente dalla nuova costruzione sottoponendole a regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo di destinazione a parcheggio); Cass. 14 novembre 2000 n. 14731 R (1. Il vincolo di destinazione degli spazi per parcheggio ha efficacia ergo omnes - 2. L'esattezza della superficie oggetto del vincolo di destinazione degli spazi per parcheggio è verificata dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia); C. Stato V 24 ottobre 2000 n. 5676 R (I parcheggi a pertinenza di singoli appartamenti vanno realizzati ai sensi dell'art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122 per gli edifici già esistenti e dell'art. 2, c.2, L. cit. per i nuovi edifici); Cass. 19 ottobre 2000 n. 13827 R (La clausola dell'atto di vendita immobiliare che esclude o non comprende il parcheggio è nulla ma l'atto è valido e l'acquirente ha diritto, contro ulteriore compenso, ad ottenere anche la pertinenza del relativo parcheggio); Cass. 5 aprile 2000 n. 4197 R (Obbligatorietà nelle nuove costruzioni della riserva di aree per parcheggi); Cass. 4 marzo 2000 n. 2473 R (Vincolo pertinenziale fra abitazione e spazio di parcheggio); Cass. 4 febbraio 2000 n. 1248 [R=W4F002473] (Condizioni per l'esercizio del diritto da parte del costruttore venditore di esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio); Cass. 28 gennaio 2000 n. 982 R (Le aree di parcheggio, che a norma dell'art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765 devono essere riservate per le nuove costruzioni e che ne costituiscono pertinenza a norma dell'art. 26 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, possono essere oggetto di separati atti giuridici); C. Stato V 5 novembre 1999 n. 1835 [R=WCS5N991834] (Illegittimità della costruzione di un parcheggio pubblico che comporti la pavimentazione del piano di campagna); Cass. 28 gennaio 2000 n. 982 R (Sugli spazi destinati a parcheggio ex art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 e sui diritti di un nuovo condominio)

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