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Sent. C. Stato 22/01/2003, n. 249

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Variante - Distinzione da nuova concessione - Criterio.
1. Gli elementi da esaminare, per distinguere la variante ad una concessione edilizia da una nuova concessione edilizia, sono le modifiche qualitative o quantitative, rispetto al progetto originario, apportate in particolare a superficie coperta, perimetro, volumetria ed alle caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato; deve pertanto considerarsi variante minore o non essenziale una variante consistente in una limitata rototraslazione della sagoma dell'edificio rispetto al progetto approvato.

Sulla concessione edilizia in variante ved. C. Stato V 21 novembre 2001 n. 5926 [R=WCS21N015926] (La variante in corso d'opera di una concessione edilizia, ai sensi dell'art. 15 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, è ammissibile soltanto se si tratta di modifiche di limitata consistenza e conformi alle norme urbanistiche); V 18 ottobre 2001 n. 5496 in GIU 1/02, 170 (Variante essenziale al progetto di un edificio, ai sensi dell'art. 8 della L. 1985 n. 47 è l'aumento, e non la diminuzione, della cubatura); V 2 aprile 2001 n. 1898 R (Per stabilire se si tratta di nuova concessione edilizia oppure di variante alla concessione già rilasciata bisogna prendere in considerazione le modificazioni quantitative o qualitative apportate al progetto originario, riguardanti in particolare la superficie coperta, il perimetro, la volumetria e le caratteristiche funzionali e strutturali del fabbricato, interne ed esterne); Cass. pen. III 29 aprile 1999 n. 5453 [R=WP29A995453] (In edilizia possono considerarsi varianti le opere di ristrutturazione come, ad esempio, la demolizione e ricostruzione di muri perimetrali con conseguente modifica delle unità immobiliari nonché le opere eseguite in violazione delle prescrizioni particolari contenute nella originaria concessione); Cass. pen. III 5 agosto 1998 n. 2097 [R=WP5AG982097] (L'art. 15 L. 1985 n. 47 è stato implicitamente abrogato dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662); C. Stato V 30 aprile 1997 n. 421 R (Sulle misure di salvaguardia delle domande di concessione edilizia in caso di variante urbanistica a piano regolatore); V 11 aprile 1996 n. 392 R (In tema di concessione edilizia, sulle condizioni di applicabilità dell'art. 15 L.1985 n. 47 per l'approvazione di variante in corso d'opera); V 2 febbraio 1995 n. 184 R; V 19 novembre 1994 n. 1333 R (Distinzione della concessione edilizia in variante da nuova concessione); V 17 novembre 1994 n. 1332 R (Obbligo di applicazione delle misure di salvaguardia della concessione edilizia, anche in caso di variante); V 4 gennaio 1993 n. 26 R (1. Sugli elementi da considerare al fine di discriminare una nuova concessione edilizia dalla variante ad altra preesistente; 2. Sull'iter procedimentale da seguire per la concessione relativa a variante edilizia); Csi 21 marzo 1992 n. 59 R (Sulla distinzione fra concessione in variante e nuova concessione).

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