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Sent. C. Cass. 10/01/2003, n. 158

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Ex art. 9 D.M. 68/1444 - Criterio di applicazione.
1. In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai Comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che la adozione, da parte degli Enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice del merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.

Ved. C. Stato IV 12 luglio 2002 n. 3929 R
(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)

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