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L. R. Lombardia 10/08/2018, n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali.

Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. Suppl. Ord. 06/09/2018
- L.R. 03/04/2019, n. 6

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Art. 1 - Art. 4 - Omissis


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Art. 5 - Modifiche alla L.R. 10/2003

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: "dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675" fino a: "modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla presente legge, e per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.";

b) al comma 8-bis dell'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).";

c) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "sui quali sussista diritto reale di godimento" sono sostituite dalle seguenti: "in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione finanziaria da parte";

d) al comma 1 dell'articolo 39, le parole: "titolari di diritto reale di godimento, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria";

e) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: "tabella B allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale";

f) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 41, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre";

g) ai commi 2 e 3 dell'articolo 41, le parole: "tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "tabella di cui al comma 1";

h) dopo il comma 6 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1.";

i) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:


CLASSE euro

TASSA FISSA FINO A 11 kW

OLTRE 11 KW

euro 0

euro 26,00

euro 26,00 + (euro 1,70 x Kw totali)

euro 1

euro 23,00

euro 23,00 + (euro 1,30 x Kw totali)

euro 2

euro 21,00

euro 21,00 + (euro 1,00 x Kw totali)

euro 3

euro 20,00

euro 19,11 + (euro 0,88 x Kw totali)

euro 4

euro 20,00

euro 19,11 + (euro 0,88 x Kw totali)

";

j) dopo il comma 7 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Sono veicoli ad uso speciale:

a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale";

b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;

c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall'articolo 54 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

7-ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7-bis, la tariffa è dovuta sulla base dell'imponibile determinato secondo il parametro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

7-quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7-bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 41.";

k) al comma 1 dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio.";

l) dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 44 è inserito il seguente: "L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo.";

m) dopo il comma 9 dell'articolo 444 è inserito il seguente:

"9-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA.";

n) il comma 10 dell'articolo 44 e il comma 3 dell'articolo 77 sono abrogati;

o) al comma 19-bis 1. dell'articolo 44 dopo le parole "nell'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e nell'anno 2019";

p) nella rubrica dell'articolo 48, la parola: "ultraventennali" è sostituita dalla seguente: "ultratrentennali";

q) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 48, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo" e le parole da: "alla Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 7/1529" fino a: "misure di limitazione della circolazione), nonché" sono soppresse;

r) al primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 48, dopo le parole: "senza conducente" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa.";

s) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 è inserita la seguente:

"b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, le modalità di ripartizione della quota parte del gettito del tributo spettante ai comuni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995;";

t) dopo il comma 1-bis dell'articolo 50 sono inseriti i seguenti:

"1-ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell'articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell'effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti.

1-quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1-ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo.";

u) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.";

v) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 53, le parole: "derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani";

w) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 53 le parole: "derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani";

x) al comma 8 dell'articolo 53 le parole: "qualora i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani" sono sostituite dalle seguenti: "qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani";

y) dopo il comma 8 dell'articolo 53 è inserito il seguente:

"8-bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.";

z) dopo il comma 2 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge.";

aa) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: "Gli agenti, di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza" e dopo le parole: "verbale di constatazione" sono inserite le seguenti: "anche sulla base degli esiti di cui al comma 2-bis, ";

bb) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: "agenti" sono sostituite dalle seguenti: "i funzionari";

cc) al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 56, dopo le parole: "struttura tributaria della Regione, " sono aggiunte le seguenti: "anche mediante posta elettronica certificata, ";

dd) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 86, le parole: "oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari" sono soppresse;

ee) dopo il comma 6 dell'articolo 91 è inserito il seguente:

"6-bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni.";

ff) dopo il comma 3-ter dell'articolo 92 sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un contributo o l'attribuzione di un beneficio di qualsiasi importo o valore, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 90, comma 4, consegnate al soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di esito positivo della verifica le suddette strutture non procedono al pagamento o all'attribuzione dell'agevolazione e segnalano la circostanza al soggetto incaricato della riscossione coattiva che può procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973. Le presenti disposizioni non si applicano alle aziende o società per le quali siano stati disposti il sequestro o la confisca previsti dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, nonché ai soggetti che abbiano ottenuto la dilazione di pagamento ai sensi del comma 3-ter. Le presenti disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui sia intervenuta compensazione automatica ai sensi dell'articolo 55, comma 2-bis, della L.R. 34/1978.

3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della L.R. 30/2006.";

gg) dopo il comma 3 dell'articolo 95 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della L.R. 30/2006 se i medesimi soggetti siano titolari di contributi, benefici o agevolazioni a qualunque titolo e, in caso affermativo, ne richiede l'immediata sospensione cui provvedono gli stessi uffici erogatori. Gli atti di cui al richiamato articolo 90, comma 4, vengono notificati al contribuente, contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione, al recapito, anche di posta elettronica certificata, indicato dallo stesso contribuente nella richiesta di riattivazione del contributo, beneficio o agevolazione. La sospensione del contributo, del beneficio o dell'agevolazione permane fino al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di revoca.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirigente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 92.";

hh) il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari.";

ii) la tabella B è soppressa.

2. Dal periodo d'imposta avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica all'articolo 48, comma 5-ter, della L.R. 10/2003, come introdotta dal comma 1, lettera r), comporta la cessazione delle eventuali agevolazioni fruite in carenza del nuovo requisito richiesto.

3. Entro il 30 settembre 2018 gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della L.R. 10/2003 provvedono alla compilazione e alla validazione nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti delle coordinate geografiche delle discariche e degli impianti, di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 51, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche apportate dal comma 1, lettere da v) a x), del presente articolo, all'articolo 53, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), e comma 8, della L.R. 10/2003 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le addizionali al tributo, previste al comma 8-bis dell'articolo 53 della L.R. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno di imposta 2019.

6. Le riduzioni al tributo, previste al comma 8-bis dell'articolo 53 della L.R. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2018.

7. La Giunta regionale approva le deliberazioni previste al comma 1, lettere t) e y), del presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.

8. Dall'applicazione del secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 34 della L.R. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono stimati minori introiti per euro 290.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020 al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria", contributiva e perequativa - tipologia 0101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2018-2020; agli stessi è data copertura finanziaria nel 2019 e nel 2020 mediante la corrispondente riduzione di euro 290.000,00 delle spese della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 02 "Caccia e pesca" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

9. La spesa per l'applicazione del comma 19-bis 1. dell'articolo 44 della L.R. 10/2003 come modificato dal comma 1, lettera o) del presente articolo, è prevista in euro 1.000.000,00; alla stessa si fa fronte con incremento di euro 1.000.000,00 per il 2019 della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" - Titolo 1, e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1.

10. La spesa derivante dal comma 1-ter dell'articolo 50 della L.R. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera t), del presente articolo, è prevista in euro 1.300.000,00 nel 2019 e in euro 1.050.000,00 nel 2020; alla stessa si fa fronte con incremento di euro 1.300.000,00 nel 2019 e di euro 1.050.000,00 nel 2020 della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 03 "Rifiuti" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020 e corrispondente riduzione rispettivamente di euro 340.945,00 nell'anno 2019 e di euro 286.400,00 nel 2020 della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 2 "Spese in conto capitale"; di euro 462.617,00 nel 2019 e di euro 313.600,00 nel 2020 della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 01 "Difesa del suolo" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e di euro 496.438,00 nel 2019 e di euro 450.000,00 nel 2020 della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 03 "Rifiuti" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".

11. Dall'applicazione del comma 8-bis dell'articolo 53 della L.R. 10/2003, come introdotto dalla lettera y) del comma 1 del presente articolo, per l'anno 2020 si stima un effetto complessivamente neutro sullo stato delle entrate del bilancio regionale; per l'anno 2019 si prevedono possibili minori introiti pari a euro 130.000,00 di cui è stato tenuto conto negli stanziamenti delle previsioni di entrata di cui al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio regionale 2018-2020.


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Art. 6 - Art. 8 - Omissis


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Art. 9 - Modifiche all'articolo 1 della L.R. 5/2007

1. All'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - "Collegato ordinamentale 2007") sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.";

b) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

"È facoltà delle direzioni regionali chiedere all'unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio;";

c) alla lettera a) del comma 7 le parole "di cui ai commi 9 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 9";

d) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:

"a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;";

e) al punto 1 della lettera b) del comma 7 le parole "Direttore generale della Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore competente in materia di risorse finanziarie";

f) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole "Programmazione integrata" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie";

g) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 3, comma 76, della L.R. 1/2000, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 77, della L.R. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati nonché quanto previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).";

h) alla lettera b) del comma 9 le parole "di importo pari o superiore a 25 milioni di euro" sono soppresse;

i) le lettere c) ed e) del comma 9 sono abrogate;

j) il comma 10 è abrogato;

k) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.";

l) alla lettera b) del comma 12 le parole "dei commi 9 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 9".

2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 5/2007, così come introdotta dalla lettera d) del comma 1, per la richiesta di pareri relativi a progetti di lavori pubblici continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti dell'articolo 1 della medesima L.R. 5/2007.


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Art. 10 - Omissis


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Art. 11 - Modifiche agli articoli 3, 7, 19 e 52 della L.R. 6/2012

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l'applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l'ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.

3-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13-quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.";

c) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole "e di inalienabilità" sono inserite le seguenti: ", nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche";

d) al comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.";

e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"4-bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).";

f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 52 la parola "massima" è soppressa e le parole "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 70 per cento";

g) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 52 è abrogato.


4909703 7297223
Art. 12 - Modifiche alla L.R. 13/2003

1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: "legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego)" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)";

b) ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 6, al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10, le parole: "L.R. 1/1999" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 22/2006";

c) al comma 3 dell'articolo 4, le parole: "Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8" e le parole: "di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 7";

d) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell'ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.";

e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole: "e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e Programmazione dei servizi socioassistenziali della regione Lombardia)" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi sociosanitari";

f) dopo la parola "province" ovunque essa ricorra, inserire le seguenti: "e Città metropolitana di Milano".


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Art. 13 - Art. 14 - Omissis


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Art. 15 - Modifica all'articolo 43 della L.R. 16/2016

1. Al comma 11 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) le parole "e per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018".


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Art. 16 - Modifiche all'art. 16 della L.R. 28/2016

1. All'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "allo stesso termine" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della L.R. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della L.R. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019."

2. Gli organi degli enti gestori di cui all'articolo 16, comma 1, della L.R. 28/2016, come modificato dal presente articolo, continuano a esercitare le funzioni di competenza fino al termine della proroga di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 16.


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Art. 17 - Art. 18 - Omissis


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Art. 19 - Modifica all'articolo 3 della L.R. 26/2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali) sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l'impegno da parte dell'aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali), la Giunta regionale adotta apposito provvedimento per attuare quanto previsto dal comma 1-bis, per valorizzare le offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, nonché, anche in relazione ai contratti già in essere, per monitorare l'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti e per intervenire in caso di inadempienze.".


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Art. 20 - Modifica all'art. 2 della L.R. 7/2018

1. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 (Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo. Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze) le parole "1° settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2018".


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Art. 21 - Disposizioni in materia di usi delle acque. Modifica degli articoli 3 e 4 del Reg. reg. 2/2006

1. Nell'uso irriguo delle acque, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), sono ricomprese le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli.

2. Nell'uso domestico di acque sotterranee, di cui all'articolo 4 del Reg. reg. 2/2006, è aggiunta la possibilità di utilizzare le acque estratte anche per lo scambio termico in impianti a pompa di calore, fermo restando che devono comunque essere soddisfatte tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, previa istanza di riclassificazione dell'uso delle acque da parte del soggetto interessato e con effetto dall'annualità successiva a quella in cui l'autorità competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riclassificazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Le utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che soddisfano tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 4 del Reg. reg. 2/2006 possono rinunciare alla concessione e contestualmente comunicare all'autorità competente la riclassificazione come utenza domestica con effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo di corresponsione del canone demaniale, dall'annualità successiva a quella in cui viene presentata la comunicazione.

5. Ai minori introiti di cui al Titolo 3 "Entrate extratributarie" tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificabili in euro 3.000,00 annui per i commi 1 e 3 e in altrettanti euro 3.000,00 annui per i commi 2 e 4, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 6 della presente legge.

6. A seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, al Reg. reg. 2/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 dopo la parola "serre" sono aggiunte le seguenti: ", il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli";

b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola "bestiame" sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore,".


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Art. 22 - Omissis


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Art. 23 - Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. in ARCA s.p.a.


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Art. 24 - Omissis


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Art. 25 - Modifica all’art. 8 della l.r. 28/1999

1. All’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione) è aggiunto in fine il seguente comma:

“5-ter. La Regione procede alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 nel caso di sentenza di condanna definitiva o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del gestore dell’impianto per uno o più reati connessi alle disposizioni della presente legge.”


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Art. 26 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.


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Allegati - Omissis




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