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Sent.C. Stato 06/07/2002, n. 3733

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Dichiarazione di osservanza norme sul diritto dei disabili al lavoro e relativa certificazione - Obbligo di presentazione di entrambe con la domanda di partecipazione ex art. 17 L. 99/68.
1. Le imprese pubbliche o private che intendano partecipare a gara d'appalto pubblica o privata oppure che intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68, a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli Uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge stessa, pena l'esclusione. Questa norma ha lo scopo di garantire all'Amministrazione appaltante che il contratto verrà concluso con un'impresa che osservi la normativa sul lavoro dei disabili nel più ampio rispetto della stessa; pertanto l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione e della certificazione suddette si configura come uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e non come condizione per la sua aggiudicazione.

1a. - Sul possesso, da parte delle imprese concorrenti a gara d'appalto di lavori pubblici, dei requisiti richiesti per la loro ammissione, ved. C. Stato 31 maggio 2002 n. 291 [R=WCS31MA02291] e V 2 luglio 2001 n. 3066 R e V 8 maggio 2002 n. 2482 R e V 30 aprile 2002 n. 2295 R e V 24 aprile 2002 n. 2207 R e V 22 aprile 2002 n. 2197 R (Sul termine perentorio di 10 giorni ex art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109); V 24 aprile 2002 n. 2207 R (Invito ad imprese partecipanti alla gara sorteggiate, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa - ex art. 10, c. 1 quater, L. 94/109 - anche a mezzo fax); V 22 aprile 2002 n. 2197 R (Per la valutazione del requisito di capacità tecnica deve tenersi conto anche dei lavori eseguiti dall'impresa con appalti privati); Csi 22 aprile 2002 n. 203 [R=WCS22A02203] (L'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 si riferisce specificamente ai requisiti tecnico amministrativi); C. Stato V 17 aprile 2002 n. 2020 R (L'art. 17 L. 12 marzo 1999 n. 68 deve interpretarsi nel senso che per la partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione dell'impresa attestante che essa è in regola con la normativa sul lavoro dei disabili mentre la relativa certificazione è necessaria solo in caso di aggiudicazione); IV 10 aprile 2002 n. 1925 R (Per i requisiti di partecipazione alla gara e per la relativa documentazione si deve fare riferimento alla L. 94/109 e al D.P.R. 2000 n. 34, che hanno recepito la Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE); V 11 gennaio 2002 n. 130 R (Per la partecipazione ad una gara comprendente opere rientranti in più categorie è sufficiente di regola l'iscrizione all'A.N.C. nella sola categoria prevalente); V 20 dicembre 2001 n. 6331 R (L'Amministrazione può procedere all'esame di lavorazioni, connesse con quelle in appalto, eseguite dalle imprese); Csi 15 novembre 2001 n. 600 [R=WCS15N01600] (Per la partecipazione ad una gara per lavori di impianti elettrici occorre l'abilitazione ex artt. 2 e 3 L. 1990 n. 46); C. Stato V 18 ottobre 2001 n. 5517 R e VI 18 maggio 2001 n. 2780 R (La condanna dell'imprenditore per reato ex art. 677 Cod.pen. non impedisce la sua partecipazione ad una gara); Csi 12 giugno 2001 n. 286 [R=WCS12G01286] (Per la partecipazione a gare d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, le imprese devono dimostrare di essere effettivamente operative, ai sensi degli art. 18 e 31 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34); C. Stato IV 6 giugno 2001 n. 3066 R e VI 18 maggio 2001 n. 2780 R e VI 15 maggio 2001 n. 2714 R (Termine perentorio di 10 giorni stabilito dall'art. 10, comma 1 quater, L. 11 febbraio 1994 n. 109 per la verifica a campione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesta dal bando di gara); VI 8 maggio 2001 n. 2569 in GIU 2/01, 436 (Obbligo dell'impresa, per l'ammissione alla gara, di iscrizione all'A.N.C. nella categoria prevalente di lavori, se questa è indicata nel bando); VI 27 marzo 2001 n. 1770 R (I requisiti per l'ammissione alla gara possono essere stabiliti dall'Amministrazione appaltante con ampia discrezionalità ma entro certi limiti); VI 17 ottobre 2000 n. 5542 R (Quando sia richiesto - per l'ammissione a gara - un certificato comprovante i lavori eseguiti «negli ultimi 5 anni», per «anno» si intende, non quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre ma quello che va da un determinato giorno, che è di regola la data del bando, sino al giorno corrispondente dell'anno seguente); VI 9 maggio 2000 n. 2681, R (Un'impresa può essere ammessa alla gara anche se presenta, anziché certificato d'iscrizione A.N.C., dichiarazione sostitutiva ex art. 2, L. 4 gennaio 1968 n. 15; questa infatti ha valore di norma generale sempre applicabile tranne che venga espressamente esclusa); IV 31 marzo 2000 n. 1880 R (Fra i requisiti per l'ammissione a gara non è prescritta da alcuna norma la regolarità della posizione contributiva dell'impresa verso le Casse edili); IV 13 maggio 1999 n. 840 R e VI 28 aprile 1998 n. 576 R [Qualora nel bando di gara venga richiesto, per l'ammissione delle imprese, la prova di un costo del personale non inferiore ad una certa percentuale del volume (cifra) di affari, per tale volume (cifra) si deve intendere non quello indicato dall'impresa ma quello (inferiore) minimo richiesto negli atti di gara per la partecipazione]; IV 19 gennaio 1999 n. 39 R (Il possesso del requisito di essere in regola con gli obblighi previdenziali - richiesto dall'art. 18, D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 deve risultare al momento dell'ammissione alla gara e non a quello successivo dell'aggiudicazione); V 19 marzo 1997 n. 279 [R=WCS19M97279] (1. I requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 21, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, necessari per l'ammissione alla gara, devono esistere al momento della relativa dichiarazione, in cui però l'attrezzatura indicata può non essere ancora in possesso dell'impresa. - 2. La richiesta dell'Amministrazione all'impresa di dotarsi di attrezzature particolarmente costose o difficili da reperire è illegittima solo se manifestamente illogica); V 29 settembre 1994 n. 1059 R (L'art. 1, D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 - secondo il quale non può essere richiesta alle imprese una classifica d'importo di iscrizione all'A.N.C. superiore a quella in cui è compreso l'importo a base d'asta - si riferisce agli importi di iscrizione e non agli stessi aumentati di un quinto); IV 12 novembre 1991 n. 910 R (Qualora il bando richieda per l'ammissione alla gara la prova del possesso di una attrezzatura convalidata da certificazione di un laboratorio ufficiale deve tenersi presente che il «laboratorio autorizzato» di cui al 2° comma dell'art. 20, L. 5 novembre 1971 n. 1086 R non è equiparabile al «laboratorio ufficiale», di cui al 1° comma dello stesso art. 20).
(L. 12 marzo 1999 n. 68, art. 17, c. 1)[R=L6899]

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