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Sent.C. Stato 28/02/2002, n. 1208

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1. Architetti - Competenza professionale - Opere marittime - Incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere - Esclusione.
1. Per un'opera marittima è legittima l'esclusione degli architetti dalla selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della progettazione o di coordinatore della esecuzione lavori, che sono soggetti chiamati ad operare nel settore della sicurezza dei cantieri per lavori edili o di ingegneria civile "in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio", come dispone l'art. 23 del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528.


[Dir. 12 giugno 1989 n. 89/391/CEE (G.U.C.E. 29.6.89 n. L183/1): Dir. 24 giugno 1992 n. 92/57/CEE (G.U.C.E. 26.8.92 n. L245/6); D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 R; D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, art. 23] [R=DLG52899,A=23]

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