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Sent.C. Cass. 15/01/2002, n. 369

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1. Dottori chimici - Giudizio disciplinare - Decisione del Consiglio nazionale - Ricorso alla Cassazione S.U. - Competenza anche di Cassazione sezioni semplici - Limiti. 2. Dottori chimici - Giudizio disciplinare - Ricorso al Consiglio nazionale - Ricusazione di componenti del Collegio - Inammissibilità. 3. Dottori chimici - Giudizio disciplinare - Istruttoria preliminare - Delega del presidente Consiglio dell'Ordine locale ad altro (o altri) consigliere. 4. Dottori chimici - Giudizio disciplinare - Procedimento dinanzi Consiglio dell'ordine locale - Superamento del termine ex art. 2 L. 90/241 - Irrilevanza.
1. L'art. 15, ultimo comma, R.D. 1° marzo 1928 n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico), come tutte le disposizioni che prevedono il ricorso per incompetenza o eccesso di potere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni dei Consigli nazionali degli Ordini professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione adottate a seguito di impugnazione di deliberazioni degli Ordini locali, è attributivo di detta competenza alle Sezioni unite limitatamente ai ricorsi che pongono una questione di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 Cod.proc.civ., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle sezioni semplici per i ricorsi che tale questione non pongano. 2. Nei giudizi di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale, dei provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli degli Ordini locali dei chimici la ricusazione di componenti del Collegio è inammissibile, non essendo prevista dagli artt. 11, 12 e 15 R.D. 1° marzo 1928 n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico) e dal D.M. 1° ottobre 1948 recante l'approvazione del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici, alcuna ipotesi di astensione o ricusazione, ed essendo esclusa - attesa la natura giurisdizionale del Collegio in materia disciplinare - l'applicazione dell'obbligo generale di astensione gravante sui titolari di pubblici uffici amministrativi ai sensi dell'art. 279 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nonché l'applicazione delle norme codicistiche in materia di astensione o ricusazione del giudice, atteso il carattere eccezionale delle stesse; ne consegue che eventuali ragioni di ricusazione possono rilevare esclusivamente quali figure sintomatiche di eccesso di potere (vizio espressamente contemplato dall'art. 15 R.D. 1° marzo 1928 n. 842 come motivo di ricorso per cassazione). 3. L'art. 12, comma 2, R.D. 1° marzo 1928 n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico) prevede solo come ipotesi ordinaria che sia il Presidente del Consiglio dell'Ordine locale a svolgere l'istruttoria preordinata all'eventuale apertura del procedimento disciplinare, ma non esclude che questa attività propedeutica possa essere da lui delegata a uno o più consiglieri. 4. Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'ordine locale dei chimici, il superamento del termine di cui all'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità del provvedimento adottato, atteso che l'art. 2 citato pone un termine acceleratorio per la definizione dei procedimenti amministrativi, ma non contiene alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine stesso, né alla decadenza della potestà amministrativa o alla illegittimità del provvedimento tardivo.

L'art. 15, ultimo comma del R.D. 1° marzo 1928 n. 842[R=RD84228] stabilisce che contro le decisioni del Consiglio nazionale dei (dottori) chimici è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione a sezioni unite, per incompetenza o eccesso di potere. Tale ricorso, dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1948) della Costituzione italiana, può essere proposto anche per violazione di legge, considerato che la suddetta disposizione va inquadrata anche nello schema dell'art. 111, comma 7 della Costituzione come è stato espressamente stabilito dalla Cass. S.U. 10 aprile 1978 n. 1657[R=W10A781657]. Quest'ultima sentenza in effetti si è così pronunciata riferendosi all'art. 15, u.c. del Regolamento per la professione di geometra, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274R, disposizione che è peraltro identica a quella, in esame, per i chimici, così come quelle di altri professionisti tecnici. In definitiva, contro le decisioni degli organi dei professionisti tecnici è ammesso ricorso secondo le seguenti norme.
(Cod.proc.civ. art. 374; R.D. 1° marzo 1928 n. 842, art. 15, u.c.) (R.D. 1° marzo 1928 n. 842, artt. 11, 12 e 15; R.D. 3 marzo 1934 n. 383[R=RD38334]; D.M. 1° ottobre 1948) (R.D. 1° marzo 1928 n. 842, art. 12, comma 2) (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2)R

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